Sediva News del 5 febbraio 2010

Sfratto di farmacia: legittimità del diniego di nullaosta – QUESITO

E’ stato convalidato lo sfratto sia per il locale farmacia che per il
magazzino, perché ho due distinti contratti di locazione con lo stesso
locatore.
Essendo ancora necessario il nullaosta (anche per il magazzino?) per
l’esecuzione, vorrei sapere se il Sindaco può negarlo per l’assenza di
locali nella zona, in attesa di trasferire la mia sede dal centro storico
ad una nuova zona abitata.

Specie quando vi sia connessione funzionale tra i due locali, il nullaosta
condiziona generalmente anche l’esecuzione dello sfratto a carico del
magazzino, e questo anche quando la convalida riguardi soltanto
quest’ultimo; nel Suo caso specifico, comunque, il provvedimento verrà
evidentemente concesso o negato per l’uno e l’altro locale “unitariamente”
considerati.

Nella fattispecie del quesito potrebbero peraltro sussistere ragioni di
pubblico interesse (quelle puramente privatistiche, infatti, sono comunque
estranee al provvedimento, positivo o negativo che sia) sufficienti a
spiegare un diniego, perché – laddove l’Amministrazione ritenga
pregiudizievole per l’assistenza farmaceutica della zona l’allontanamento
di una farmacia – l’inesistenza di altri locali idonei (e disponibili)
ubicati all’interno degli attuali confini della sede giustificherebbe di
per sé il rinvio dell’esecuzione, e dunque il rigetto dell’istanza del
locatore, che tuttavia, proprio per questo, deve naturalmente essere
sostenuto in modo adeguato, sul piano documentale e anche motivazionale,
sia sotto il primo profilo (pregiudizio per l’assistenza) che sotto il
secondo (irreperibilità di altri locali).

Senonché, il diniego non può certo prolungarsi sine die dato che
l’efficacia di un provvedimento del genere – che comprime, vale la pena
rammentarlo, diritti soggettivi perfetti come quelli del locatore – può
avere, nel sistema, efficacia solo transitoria, come è vero, del resto, che
i giudici amministrativi tendono sempre più a contrastare dinieghi
reiterati del nullaosta, pur quando ampiamente motivati.

Ma qui, se abbiamo ben compreso, sarebbe in corso un procedimento diretto a
“decentrare” una o più sedi, e questo non potrebbe che corroborare
ulteriormente un rifiuto del provvedimento, proprio perché un programmato
“decentramento” della farmacia rafforzerebbe indubitabilmente la
temporaneità del diniego, per ciò stesso rendendolo appunto soltanto
transitorio.

Per quanto La riguarda, insomma, si può pensare che la richiesta del
locatore – almeno al momento – possa essere legittimamente rigettata.

(g.bacigalupo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!