Sediva News del 3 febbraio 2010
Varie sul lavoro
La richiesta di aspettativa
D – Un dipendente ha chiesto un periodo di aspettativa. E’ obbligatorio
soddisfare tale richiesta?
R – E’ nella facoltà del datore di lavoro soddisfare o meno la richiesta,
ma durante l’ aspettativa – che in questi casi non è retribuita –
l’anzianità non decorre.
L’ aspettativa può comunque essere concessa per una sola volta, e per
comprovati e documentati motivi; inoltre, non può durare più di tre mesi e
non è frazionabile .
La ripresa del lavoro in caso di malattia
D – Quali sono le conseguenze per il lavoratore se non ritorna in farmacia
alla data prevista nel certificato medico?
R – Il lavoratore ha l’ obbligo di presentarsi in servizio proprio alla
data indicata del medico curante nel certificato.
In caso di mancata presentazione o di ritardo senza adeguata
giustificazione, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo della
conservazione del posto perché il lavoratore è addirittura considerato
dimissionario, restando perdipiù a suo carico le indennità di mancato
preavviso.
Come è agevole comprendere, però, a conseguenze del genere si perviene
nel concreto soltanto in casi verosimilmente del tutto particolari.
Il permesso retribuito per l’ esame universitario
D – Un lavoratore studente universitario, pur non avendo presentato alcuna
documentazione ufficiale, sostiene di aver diritto a beneficiare di
specifici permessi retribuiti.
R – La legge prevede che il datore di lavoro conceda dei permessi
retribuiti ai lavoratori che sostengano delle prove d’esame, ivi
naturalmente comprese quelle universitarie, e dovranno concedere anche
altri cinque giorni retribuiti all’anno per la preparazione alle prove
stesse.
Il diritto ad ottenere la retribuzione relativa a quelle giornate “non
lavorate” è condizionata evidentemente alla presentazione di documentazione
ufficiale in ordine agli esami sostenuti.
La retribuzione del lavoro notturno
D – Com’è disciplinato il lavoro notturno dal punto di vista retributivo?
R – Si tratta, come noto, del periodo di lavoro prestato durante il
servizio notturno, e dunque nel periodo compreso tra l’ora di chiusura
serale e quello di apertura mattutina della farmacia, e va compensato, per
le prime otto ore di servizio, con la sola maggiorazione del 20% (se
farmacia a battenti aperti), ovvero del 16% (se farmacia a battenti
chiusi), calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione, mentre,
per le ore successive, alla maggiorazione (del 20% o 16%) va aggiunta
anche tale quota oraria.
(gio.bacigalupo)