Nessun limite temporale alla cessione di una quota sociale
D – Un anno fa ho conferito in società (una sas con altro farmacista) la
mia farmacia, e vorrei sapere se posso cedere la quota sin da ora, oppure
devo attendere i famosi tre anni.
R – La risposta è agevole, perché il triennio è un limite temporale
espressamente dettato (dal primo comma dell’art. 12 della l. 475/68, come
sostituito dall’art. 8 del dl.gs. 8/8/91 n. 258) per il “trasferimento
della titolarità della farmacia “ e decorre “dalla conseguita titolarità” .
Perciò, dato che qui “titolare” della farmacia (su questo punto non
riteniamo necessario aggiungere alcunché) è la sas come tale e non
sicuramente i farmacisti che compongono la compagine sociale, sarà la sas
come tale a dover attendere il decorso dei tre anni prima di cedere la
farmacia sociale, mentre il socio potrà individualmente disporre della sua
quota in qualsiasi momento, come pure – una volta operata la cessione –
egli sarà libero, senza il vincolo del biennio e senza quello
dell’altrettanto famosa “una tantum”, di acquistare quote in tutte le
società di persone che egli vorrà.

L’istituzione di una sede in soprannumero
D – La Regione sta istituendo una sede con il criterio topografico in una
frazione di 1300 abitanti, i cui confini sono però a meno di tre
chilometri dal capoluogo dove sono ubicate le due farmacie attualmente
funzionanti. E’ legittimo?
R – A meno che non sia l’ intero centro abitato a trovarsi ad una distanza
dalla farmacia più vicina (delle due del capoluogo) inferiore al limite
legale, l’istituzione di una sede in soprannumero destinata a servire
appunto quella frazione non può essere – per ciò solo – censurata.
Perché il ricorso al criterio topografico si riveli sotto questo profilo
legittimo, è infatti sufficiente – stando anche alla giurisprudenza più
recente (da ultimo, v. Cons.Stato 938/2009) – che una sia pur modesta
porzione dell’insediamento abitativo disti almeno i fatidici tre
chilometri dalla farmacia più vicina.
Il problema , semmai, si porrà in sede di concreta attivazione del nuovo
esercizio, perché va da sé che – se alla distanza legale non si
rinvenissero locali liberi e/o idonei allo scopo così da indurre
l’autorità competente ad autorizzare, per fare un esempio, l’apertura
della farmacia in violazione del limite – l’illegittimità inficerebbe
proprio tale provvedimento, e non quindi l’istituzione in sé della sede
soprannumeraria.

L’inadempimento all’onere modale apposto alla donazione della farmacia
D – Nell’atto di donazione della farmacia mi fu imposto da mio padre il
pagamento a mia sorella, anche se a rate, di una notevole somma di denaro e
sinora ho rispettato l’impegno; temo però che l’onere diventi nei prossimi
anni (mancano ancora 7 rate annuali) insostenibile anche per il ridotto
volume d’affari della farmacia, ma mio padre non sente ragioni. A quale
rischio vado incontro?
R – Nella donazione modale, perché di questo verosimilmente si è trattato
nel Suo caso, l’onere (o, se si preferisce, il modus) imposto al donatario
si pone come un’autentica obbligazione, sia pure del tutto autonoma
rispetto alla liberalità (il che può rivelarsi sotto certi aspetti molto
importante); quindi, l’eventuale mancata sua esecuzione – quando
evidentemente l’inadempimento sia imputabile al donatario – può anche
essere causa di risoluzione del contratto di donazione e la relativa
domanda è proponibile tanto dal donante come dai suoi eredi (anzi, quando
se ne verificano i presupposti, sono proprio gli eredi che generalmente
fanno valere in tal senso l’inadempimento all’onere…).
Senonché, la risoluzione può essere invocata, precisa l’art. 793 cod.civ.,
soltanto “se preveduta nell’atto di donazione”.
La risposta al quesito potrà perciò essere da Lei attinta direttamente dal
testo del rogito notarile.

(g.bacigalupo)

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