L’interpello dei vincitori di concorso – QUESITO
Un farmacista, che si è visto assegnare una sede indicata come terza, può
essere interpellato nuovamente nel caso in cui abbia rinunciato un
concorrente meglio graduato?

Secondo un indirizzo che sembra ormai definitivamente consolidato nella
giurisprudenza, la semplice ricezione da parte del concorrente di un
qualunque interpello (del primo e più ampio interpello, come pure
dell’eventuale secondo, dell’eventuale terzo, ecc…) per l’assegnazione di
una sede farmaceutica lo esclude irrimediabilmente – accetti o non accetti
la sede offertagli – da qualsiasi interpello successivo.
Pertanto, le sedi “eventualmente resesi disponibili” (sempre tra quelle,
beninteso, messe a concorso, e qui sicuramente non v’è più dubbio alcuno) –
per effetto della mancata indicazione (nei cinque giorni successivi
all’interpello stesso) o accettazione di una “farmacia prescelta”, ovvero
di rinuncia (esplicita, o “implicita” ex art. 9 Dpr. 1275/71)
all’assegnazione da parte di uno dei concorrenti destinatari, ad esempio,
del primo interpello – possono essere proposte (in occasione, per restare
nell’esempio, del secondo interpello) soltanto ai candidati che seguono in
graduatoria l’ultimo dei (primi) interpellati.
In sostanza, se le sedi a concorso sono dieci, può essere preferibile
conseguire in graduatoria l’undicesimo posto (piuttosto del decimo, che
magari potrebbe permettere l’accesso ad una sede di scarsissimo interesse)
e sperare – come del resto qualche volta accade – che taluno dei primi
graduati, con la sua rinuncia, renda “disponibile” la sede offertagli con
il precedente interpello, consentendone per ciò stesso l’assegnazione, nel
successivo interpello, proprio all’ipotizzato undicesimo graduato (per la
cronaca, questo stesso meccanismo – mutatis mutandis – sta via via trovando
per buona parte pratica applicazione, sul piano regionale, anche nelle
varie selezioni per l’assegnazione di sedi farmaceutiche per
“decentramento”).
Come è facile capire, una lettura siffatta dell’art. 2 della l. 389/99
produce in sé un vulnus importante alla finalità primaria di un concorso
pubblico di premiare i più meritevoli e quindi, non foss’altro che per
questo, può essere sospettata di almeno un profilo di incostituzionalità,
anche se un’eccezione del genere è stata espressamente rigettata qualche
tempo fa dal giudice amministrativo.
Resta il fatto, in ogni caso, che l’unica interpretazione possibile della
norma non è certo questa, che però, come detto, è la tesi oggi largamente
dominante, con la quale dunque bisogna purtroppo fare i conti.

(g.bacigalupo)

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Da oggi la Rubrica sospende le sue pubblicazioni per le imminenti
festività, formulando i nostri migliori auguri di

BUON NATALE

e

FELICE ANNO NUOVO

e dando appuntamento a tutti per il 7 gennaio 2010.
(Sediva e Studio Associato)

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