Sediva News del 18 dicembre 2009
Varie fiscali.

Il corso “ECM” del collaboratore
D – Il rimborso delle spese dei corsi “ECM” ai dipendenti della mia
farmacia si può considerare una spesa deducibile come costo di esercizio? E
che documentazione bisogna eventualmente approntare?
R – Sulla deducibilità non possono esserci dubbi, perché si tratta di
attività di aggiornamento professionale del personale dipendente, e quindi
le relative spese rientrano a pieno titolo tra quelle per prestazioni di
lavoro inerenti l’attività e, come tali, pienamente deducibili ai fini
della determinazione del reddito della farmacia.
Quanto alle modalità di sostenimento di questi oneri, e alla relativa
documentazione, la farmacia può sostenere direttamente la spesa, facendo
quindi intestare all’esercizio il documento (contenente naturalmente anche
l’indicazione delle persone partecipanti al corso), ovvero rimborsarla al
collaboratore farmacista, che in tal caso deve rilasciare apposita ricevuta
in cui dichiari di aver anticipato quell’importo proprio per la
partecipazione al corso Ecm.

La vendita dei “gettoni” per il distributore automatico
D – Devo emettere scontrino fiscale anche per la cessione dei gettoni
utilizzabili nell’apparecchio automatico collocato in farmacia per
l’automisurazione della pressione?
R – L’art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. 696/2006 esonera dall’obbligo
di emissione dello scontrino fiscale le cessioni e le prestazioni
effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta
sempreché, evidentemente, il cliente non richieda lo scontrino parlante per
poter beneficiare della detrazione fiscale.
Come è intuitivo, però, l’esonero non riguarda anche l’obbligo di
registrazione dei relativi corrispettivi i quali, pertanto, devono essere
annotati nell’apposito registro negli stessi termini e con le stesse
modalità relativi a tutti gli altri corrispettivi “scontrinati” dalla
farmacia. A questi fini, pertanto, sarà opportuno battere a fine giornata
uno scontrino fiscale riepilogativo per l’importo risultante dal contatore
dell’apparecchio, e corrispondente al numero dei gettoni utilizzati nel
giorno stesso, così da ricomprendere, senza tema di errori o dimenticanze,
anche queste somme nel totale giornaliero incassato da annotare, appunto,
nel registro dei corrispettivi.

Visita medica per la patente
D – Dovendo rinnovare la patente di guida desidero sapere se la spesa da
sostenere per la visita medica è detraibile…
R – Pensiamo senz’altro di sì, perché si tratta pur sempre di una visita
specialistica da sostenere, come è noto, presso uno dei sanitari indicati
nel Codice della strada.
In termini generali, per valutare se un determinato onere rientri o meno
nella “categoria” delle spese mediche ammesse allo sconto d’imposta del
19%, bisogna fare riferimento soltanto alla natura della prestazione resa
(che deve, come in questo caso, rientrare tra quelle detraibili) e non al
suo scopo, che è infatti del tutto irrilevante ai fini del diritto alla
detrazione.

Spese per il cellulare della farmacia
D – Quali spese posso dedurre per il cellulare intestato alla farmacia?
R – La deduzione nella misura dell’80% è riconosciuta sia per i costi di
acquisizione delle apparecchiature (in pratica, il telefonino ed i relativi
accessori) sostenuti in conseguenza dell’acquisto, della locazione, del
leasing o del noleggio, e sia anche per le spese di impiego e manutenzione
sostenute per i canoni, le imposte e gli altri oneri inerenti ai contratti
di telefonia stipulati con il gestore del servizio di telecomunicazioni,
nonché quelle per la riparazione, la sostituzione di parti
dell’apparecchio, e, in genere, per ogni altra utilità collegata al suo
utilizzo.

(m.giovannini)

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