Sediva News del 3 dicembre 2009
L’associazione di lavoro con un “non farmacista” – QUESITO
Il responsabile del reparto “cosmetica” della farmacia, con cui è
intercorsa per oltre cinque anni – con regolare contratto –
un’associazione con apporto di lavoro, ha manifestato l’intenzione di
citarmi in giudizio sostenendo la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato.
Quali sono i rischi a cui vado incontro?
I giudici di merito, e naturalmente anche la Cassazione, si sono
preoccupati mille volte di illustrare i profili distintivi di associazione
in partecipazione con apporto lavorativo e lavoro subordinato, e però, una
volta ripercorse quasi meccanicamente – e soprattutto in astratto – le
diverse caratteristiche delle prestazioni lavorative nei due rapporti
(assenza di un orario predeterminato, autonomia nello svolgimento del
lavoro, nessuna garanzia di guadagno, partecipazione al c.d. rischio
d’impresa, ecc., nel primo, e quasi l’esatto contrario nel secondo, pur se
la vicenda neppure qui è così semplice…), le varie fattispecie finiscono
nel concreto per essere risolte soltanto all’esito di adeguate istruttorie
processuali (articolate generalmente su prove per testi), che abbiano fatto
emergere i vari aspetti che hanno di fatto caratterizzato il lavoro del
prestatore d’opera.
Certo, la sussistenza di un contratto di associazione in partecipazione
regolarmente formalizzato può costituire per il lavoratore un ostacolo
comunque non agevole da sormontare, dato che il giudice, specie quello di
merito, deve essere molto rigoroso nell’accertare l’esistenza di una
volontà delle parti eventualmente diversa da quella espressa in un
contratto redatto in forma scritta.
Senonché, come accennato, è per lo più la sua ricostruzione in sede
giudiziaria a decidere circa la natura del rapporto, anche se – nel caso
specifico del quesito – la questione rischia di presentarsi per il preteso
associante (quindi per Lei) più complicata di altre, perché in una farmacia
le prestazioni lavorative di un non farmacista, pur “caporeparto”,
difficilmente possono inquadrarsi in un rapporto diverso da quello di
lavoro subordinato.
E se il giudice del lavoro finisse per orientarsi davvero in questa
direzione, magari a distanza di qualche tempo dalla cessazione del
rapporto, la soccombenza nell’ipotetico giudizio potrebbe rivelarsi molto
onerosa.
(g.bacigalupo)