Varie sul lavoro
La malattia c.d. “a cavaliere”
D – In cosa consiste e come si calcola la cd. malattia a cavaliere?
R – L’indennità giornaliera di malattia è dovuta per un periodo massimo di
180 giorni complessivi in uno stesso anno solare.
Senonché, l”’anno solare” va a questi fini determinato tenendo conto del
giorno di assunzione del lavoratore. Così, ad esempio, se un dipendente ha
iniziato a lavorare il I febbraio 2008, il suo primo anno solare sarà
quello I febbraio 08 – 31 gennaio 09, il secondo sarà quello I febbraio 09
– 31 gennaio 10, e così via.
E se egli si ammala, poniamo, l’1/01/09 per un periodo di 40 giorni,
l’evento si chiama appunto “malattia a cavaliere” , perché va a incidere su
due anni solari , dato che i 30 gg. di gennaio riguardano il primo e i
10 gg. di febbraio il secondo anno solare. A quel dipendente restano
dunque, per il secondo anno solare , 170 gg., che potrebbero essere anche
“fruiti”, naturalmente sempre per esigenze di salute, continuativamente.
E’ chiaro, infine, che i giorni eventualmente non “goduti” in un anno
solare non si cumulano con i 180 giorni “spettanti” per l’anno successivo.
I permessi retribuiti per lutto del lavoratore
D – Un farmacista collaboratore chiede di assentarsi per una settimana dal
lavoro adducendo come motivazione la morte del cognato. Sono obbligato a
soddisfare tale richiesta?
R – In caso di decesso del coniuge, o di parenti e affini entro il secondo
grado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito per il periodo
massimo di quattro giorni lavorativi.
Ora, il cognato è proprio un affine di secondo grado (sempreché si tratti,
però, del coniuge del fratello ovvero del fratello del coniuge, e non
invece del coniuge… del fratello del coniuge che non è né parente né
affine), e quindi Lei è tenuto a soddisfare bensì la domanda del
collaboratore, ma soltanto per quattro giorni, perciò parzialmente
rispetto alla sua richiesta.
Le festività cadenti nel periodo di ferie
D – Durante il periodo di ferie qual è il corretto conteggio delle
festività nazionali?
R – Il personale della farmacia, secondo il CCNL – Farmacie private, ha
diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni
lavorativi.
Dal computo di tale periodo vanno escluse le festività nazionali, le
festività infrasettimanali e le domeniche, e dunque il periodo di ferie
sarà prolungato di tanti giorni quante sono state le domeniche e le
festività nazionali/infrasettimanali cadute nel periodo stesso.
Provvedimenti disciplinari
D – Come posso irrogare una sanzione disciplinare al dipendente?
R – I provvedimenti disciplinari, ad esclusione del richiamo inflitto
verbalmente per le mancanze più lievi, non possono essere adottati nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa, né possono essere
applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che ne ha dato causa.
In ogni caso, le norme disciplinari devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori mediante affissione in un luogo – generalmente all’interno del
locale stesso della farmacia – accessibile a tutto il personale.
(gio.bacigalupo)
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