Sediva News del 16 novembre 2009
L’assegnazione della casa coniugale in sede divorzile – QUESITO
Sono separata da quasi tre anni e sta per avviarsi il giudizio di divorzio;
i rapporti con il mio ex marito continuano tuttavia ad essere conflittuali
anche perché lui mira a rientrare in possesso della casa coniugale (che è
in comproprietà tra noi) assegnatami in sede di separazione come
affidataria della figlia di 17 anni.
Vorrei sapere se l’assegnazione dell’appartamento resta efficace
indipendentemente dal divorzio.
In tema di regolamentazione dei rapporti tra i coniugi durante la fase c.d.
patologica del rapporto, la Cassazione, con la sentenza n. 2210/2009, ha
ribadito il principio che l’assegnazione della casa coniugale, malgrado
abbia anche riflessi economici, risulta finalizzata all’esclusiva tutela
della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico
in cui è cresciuta.
La Suprema Corte ha però altresì evidenziato come la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, comportando il venir meno dello stato di
separazione coniugale, produca per ciò stesso anche la cessazione della
regolamentazione dei rapporti tra coniugi adottata in quella sede, che in
fase divorzile vanno dunque interamente ridiscussi, compreso il tema
dell’eventuale assegnazione, o riassegnazione, a favore di uno dei coniugi
della casa coniugale.
Il coniuge già assegnatario, tanto se l’immobile sia di piena proprietà
dell’altro coniuge e anche quando – attenzione – ne sia egli stesso
comproprietario, può quindi perderne l’utilizzazione esclusiva, con la
conseguenza che, nel caso di comproprietà, i rapporti tra i due ex coniugi
(e, appunto, comproprietari dell’unità abitativa) dovranno essere regolati
dalle norme sulla comunione (art. 1102 c.c.) fino a quando non intervenga
una divisione, sia essa consensuale o giudiziale (in tal senso, anche Cass.
3030/06; Cass. 9689/00).
Quindi, nella fase divorzile, Lei potrà chiedere al Tribunale la conferma
dell’assegnazione della casa coniugale – nonostante ne sia comproprietaria
– soltanto se ed in quanto la figlia continui a risiedere con Lei
nell’abitazione e sempreché, pur maggiorenne, non abbia raggiunto
l’indipendenza economica, a nulla rilevando – come già ribadito – le
statuizioni contenute nella sentenza di separazione (anche se passata in
giudicato) che infatti, secondo quanto appena detto, decadono con la
pronuncia di divorzio.
Insomma, se sono venute meno (ed è questa la vera battaglia che L’attende)
le ragioni che giustificarono l’assegnazione, nel quesito rappresentate
dalla presenza di una figlia e dalla necessità di assicurarle la continuità
della vita familiare nel luogo in cui si era svolta fino ad allora con la
presenza di ambedue i genitori, Lei – pur comproprietaria dell’immobile –
non avrà più diritto all’utilizzazione esclusiva della casa coniugale, pur
laddove la sentenza di divorzio – ipoteticamente – non contenga alcuna
disposizione al riguardo.
Ma, per concludere sul Suo caso specifico, ci pare che la sussistenza dei
presupposti, per vedersi confermare l’assegnazione dell’appartamento anche
per il tempo successivo al divorzio, possa invece essere adeguatamente
provata anche dinanzi al Tribunale.
(s.lucidi)
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