Sediva News del 9 novembre 2009
Accelerata dal 31 ottobre la riscossione delle entrate
L’art. 15 del dl n. 78 del 2009 ha infatti ritoccato ancora una volta il
termine entro il quale l’agente esattoriale deve provvedere alla notifica
al debitore delle cartelle di pagamento, riducendolo da undici a nove mesi
dalla data di consegna dei ruoli da parte dell’ente creditore (l’Agenzia
delle Entrate, l’Inps, ecc.).
I primi ruoli a rientrare nel nuovo termine – ma stiamo parlando, giova
precisarlo, di quelli conseguenti ad inadempimenti del debitore e quindi
rientranti nell’area della riscossione coattiva – sono stati quelli
consegnati a decorrere dalla data appunto del 31 ottobre scorso.
Questa riduzione non è tuttavia una novità, perché già altri interventi
legislativi hanno in precedenza ridotto il termine utile per la notifica
delle cartelle, sino a quello di undici mesi, ora, come si è visto,
ulteriormente abbreviato.
In caso di mancato rispetto dei nove mesi, laddove imputabile alla società
di riscossione, quest’ultima non soltanto non potrà ottenere la quota ad
essa spettante ed iscritta a ruolo, ma sarà anche tenuta a versare all’ente
creditore una “penale”, pari ad un quarto dell’importo iscritto, compresi
gli interessi legali maturati.
Insomma, vista la tendenza sempre più accentuata ad una generale
accelerazione dei tempi di riscossione, per i contravventori diventerà
sempre meno realistico confidare in una “dilazione” dei pagamenti derivante
dal ritardo nella consegna delle cartelle esattoriali; e quindi, per i
debitori “mala tempora currunt”, perché le cartelle sicuramente currunt
ancor più!
(v.salimbeni)
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