Sediva News del 16 settembre 2009

Nuovi servizi: anche l’infermiere nel decreto delegato – QUESITO

Vorrei qualche delucidazione sui nuovi servizi infermieristici nella
farmacia, e anche sul rapporto di lavoro che potrà intercorrere con
l’infermiere.

L’art. 11 della legge sulla c.d. competitività (l. 18/6/09 n. 69) , che –
come sappiano – è la norma delega introduttiva dei nuovi servizi della
farmacia, non fa alcun cenno espresso agli infermieri o ad altri operatori
socio-sanitari; a parlarne è invece lo schema di decreto legislativo,
approvato meritoriamente senza indugio dal Consiglio dei Ministri e ora in
attesa dei vari pareri contemplati nell’art. 11, perciò destinato
probabilmente a subire qualche modifica, magari anche importante.
Senonchè, il testo del Governo, dopo aver precisato in via preliminare –
due premesse fondamentali, si badi bene – che tali nuovi servizi potranno
essere attivati solo nel rispetto dei “piani socio-sanitari regionali” e
coinvolgere le sole farmacie (private, ma anche, se del caso, quelle
pubbliche) che singolarmente vi presteranno adesione, e tentando poi (senza
però aggiungere più di tanto ai dettati della norma delega) di illustrarne
un po’ meglio i contenuti, prevede – con riguardo all’assistenza
domiciliare integrata (che è un servizio c.d. di primo livello ed è anzi
quello ragionevolmente di maggior rilievo) – la “messa a disposizione“ (?)
dell’assistito (anche) di infermieri, e però soltanto per prestazioni rese
da costoro per conto della farmacia e non quindi nella farmacia,
trattandosi infatti di interventi richiesti generalmente dal medico di
medicina generale (che resta certo il protagonista indiscusso anche della
A.D.I.) proprio al domicilio del paziente.
La prestazione infermieristica nell’esercizio diventa invece lecita –
stando ancora allo schema governativo – nell’erogazione ai singoli
assistiti (sempre da parte della farmacia, perché è di questo che stiamo
parlando) di servizi di secondo livello (anche qui, tuttavia, su
prescrizione del medico di fiducia e secondo i percorsi terapeutici
relativi alle specifiche patologie), dove fanno capolino anche analisi di
prima istanza e rientranti nel c.d. autocontrollo (e pur con la ribadita
esclusione di qualsiasi prelievo “tramite siringhe” o simili).
Pertanto, il rapporto tra la farmacia e altri operatori socio-sanitari
(come il terapista, il podologo, il dietista, ecc…, oltre, appunto,
all’infermiere) sarà perlopiù nei due casi regolato sul piano giuridico
diversamente (inquadrando, ad esempio, le loro prestazioni – ove svolte
semplicemente per la farmacia – come libero-professionali o comunque di
lavoro autonomo, e – se espletate invece nella farmacia – come (perché no?)
lavoro subordinato), ma sarà anche possibile disciplinarle allo stesso
modo.
Sembra tuttavia prematuro arrovellarsi più di tanto su questi aspetti,
perché dobbiamo se non altro attendere la definitiva approvazione del
provvedimento (se ne parlerà più o meno a novembre o dicembre) e dare poi
anche uno sguardo alle sue prime fasi applicative, che nel concreto –
specie per taluni servizi – potranno forse rivelarsi sofferte e macchinose,
tanto più ove si tenga conto del prescritto “rispetto dei piani socio-
sanitari regionali”.
Piuttosto, ed era stato agevole prevederlo, anche queste disposizioni
delegate, proprio come la norma delega, circoscrivono la partecipazione
della farmacia al servizio di assistenza domiciliare integrata con riguardo
ai soli soggetti residenti nella sede di pertinenza, dando così effettività
– come abbiamo già osservato (v. Sediva News del 07/07/2009) – al pur
soltanto virtuale (sino a ieri) “bacino d’utenza” della sede farmaceutica.
Se, dunque, l’assistito resta libero – per il momento, almeno – di
approvvigionarsi di farmaci anche nella farmacia ubicata nell’altra parte
della città, e la farmacia del centro storico libera di fornirli anche agli
assistiti residenti nel nuovo insediamento sorto in periferia, le cose
sembrano invece destinate a cambiare radicalmente quando si opti – perché,
come accennato, il titolare di farmacia potrà individualmente aderire o non
aderire ai nuovi servizi (a proposito: a tutti o a nessuno?) – per la
partecipazione ai vari segmenti che compongono, secondo il decreto, il
complessivo servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata” (che, stando al
provvedimento , si articolerebbe nella dispensazione e consegna domiciliare
di farmaci, nella preparazione e dispensazione domiciliare di miscele per
l’alimentazione artificiale e di medicinali per la terapia del dolore,
nella dispensazione per conto – sempre domiciliare, crediamo, pur se non è
detto espressamente – di medicinali soggetti a distribuzione diretta e,
come accennato, nella “messa a disposizione” – al solito domicilio del
paziente – di operatori socio-sanitari).
Nell’ A.D.I., infatti, l’assistito non può scegliere la farmacia operante a
suo favore ed al suo domicilio “a supporto delle attività del medico di
medicina generale”, perché può trattarsi soltanto della farmacia (ma se
questa non aderisce?) nella cui circoscrizione egli risiede (e non,
poniamo, in quella della Asl, della quale non c’è del resto menzione da
nessuna parte…), e che quindi, dato che le piante organiche delle farmacie
non si consultano facilmente sui quotidiani, gli dovrà pur essere resa nota
da qualcuno…; come è vero, specularmente, che alla farmacia aderente è
consentito, poniamo, dispensare e consegnare farmaci al domicilio dei soli
residenti che le “appartengono”, e di nessun altro.
Insomma, almeno nell’assistenza domiciliare integrata (per gli altri nuovi
servizi, di primo o secondo livello, le cose potrebbero invece andare
diversamente, anche se per alcuni di essi – come la “prenotazione di
prestazioni ambulatoriali” – il collegamento con i residenti nella sede
farmaceutica parrebbe di pari dignità) non sembra vi sia grande spazio per
un’autentica “farmacia di fiducia”.
Ora, è vero che una pura e semplice estensione del diritto di libera scelta
(della farmacia) anche all’assistenza farmaceutica domiciliare potrebbe
forse nascondere qualche insidia (peraltro sul piano meramente
“patologico”); e però, se ne consideriamo algebricamente tutti i più e
tutti i meno, il saldo sembrerebbe positivo, perché la negazione assoluta
nell’A.D.I. (e magari anche in altri servizi) di questo diritto del
cittadino, affermato – non dimentichiamolo – dalla fondamentale
disposizione di principio di cui all’art. 15 della l. 475/68, potrebbe
avere serie ripercussioni, pratiche e giuridiche, sotto parecchi profili,
dando anche vita a un “doppio binario” (dispensazione del farmaco libera se
in farmacia, non libera se al domicilio dell’assistito) di gestione assai
complicata.
Per il resto, questo schema di decreto legislativo va letto certo con
favore per la robusta valorizzazione che, forse non più soltanto a
chiacchiere, la farmacia sembra riceverne; è vero che nessuno può dire
ancora quanto e come (sorvolando per carità di patria sul se) verranno
pagati tutti questi nuovi servizi (alcuni dei quali – se acquisteranno un
buona concretezza – si profilano rilevanti, non meno che onerosi), e però,
almeno la definizione di principi e criteri per la loro remunerazione
(oltre a quelli, detto per inciso, per la determinazione dell’ indennità
di residenza alle farmacie rurali) viene dichiaratamente affidata alla
nuova Convenzione farmaceutica, che andrà dunque rinnovata in tempi brevi.
Proprio l’accelerazione impressa al rinnovo è però un altro pregio del
testo governativo, come certamente lo è anche l’apertura a modelli di
collaborazione (in particolare, appunto, tra i farmacisti e gli altri
sanitari) sinora sconosciuti al sistema vigente e anzi – secondo tesi,
peraltro non condivisibili, sostenute da qualcuno – sostanzialmente
contrastati da norme scritte, come il I comma dell’art. 102 T.U. San., ma
che comunque sembrerebbero destinati anche a circoscrivere, definendola
così una volta per tutte, l’area applicativa della controversa disposizione
del II comma dello stesso articolo.
In conclusione, come si vede, il lavoro che attende Fofi e Federfarma (e,
naturalmente, le tante altre componenti professionali e sindacali,
pubbliche e private, nazionali e territoriali) si presenta molto
impegnativo, ma ci pare ne possano derivare scenari nuovi e soddisfacenti
anche per le farmacie.

(g.bacigalupo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!