La manovra estiva 2009 (seconda parte).

4. Limitazioni alla compensazione dei crediti iva.
La compensazione con eventuali altri tributi di un credito iva (risultante
dalla dichiarazione annuale) per importi superiori ad € 10.000,00 può
essere effettuata soltanto a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a
quello di presentazione di un’apposita istanza da trasmettere
telematicamente all’Agenzia delle Entrate, previa attestazione di
conformità del credito (rilasciata da commercialisti, ragionieri e
consulenti del lavoro) alle risultanze delle scritture contabili del
contribuente (impresa o professionista) che chiede la compensazione.
Conseguentemente, la dichiarazione iva annuale potrà essere separata dal
mod. Unico (il cui termine di presentazione è fissato, come noto, al 30
settembre dell’anno successivo a quello di competenza) e presentata in
tempo utile (e dunque in qualsiasi momento prima del detto termine) per
poter trasmettere l’istanza e usufruire perciò – nel pagamento delle
imposte – del credito iva in compensazione con gli altri tributi scadenti,
ad esempio, il 16 giugno.
E’stata inoltre disposta l’inoperatività della disposizione generale
agevolativa che consente di ridurre ad un quarto le sanzioni per la
compensazione di un credito iva inesistente.
La norma va tecnicamente in vigore dal I luglio 2009 e pertanto sarebbe
impossibile effettuare compensazioni per la vicinissima scadenza del 6
luglio 2009 (termine per il pagamento, come sappiamo, delle imposte dei
contribuenti assoggettati agli studi di settore senza alcuna maggiorazione)
con l’eventuale credito Iva dell’anno 2008 superiore ad € 10.000,00.
Senonché, l’Agenzia delle Entrate – resasi probabilmente conto di tale
odierna impossibilità materiale di presentare la dichiarazione iva 2008
separatamente dal mod. Unico 2009 e quindi della disparità di trattamento
che ne deriverebbe (perché alcuni contribuenti potrebbero aver anche
effettuato compensazioni prima del 1° luglio 2009) – ha precisato, con un
comunicato stampa dell’ultim’ora, che queste nuove regole sulle
compensazioni si applicheranno in realtà dal 1° gennaio 2010 e perciò sarà
nel concreto interessato dalla novità soltanto l’ipotetico credito iva
risultante dalla dichiarazione iva 2010 per i redditi 2009, e naturalmente
quelli eventualmente successivi.
5. Commissioni bancarie.
Certo consapevole dell’eccessiva onerosità dei corrispettivi recentemente
richiesti alle imprese dagli istituti finanziari sul c.d. “massimo
scoperto” (e di cui abbiamo appena parlato nella Sediva News del
26/6/2009), il Governo ha previsto che l’ammontare, comprensivo anche di
tali corrispettivi, non può comunque superare – per trimestre – lo 0,5%
dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità dell’eventuale patto
contrario.
Inoltre, è stato disposto – la novità è importante perché qui le banche da
tempo operavano quasi … a man salva – che a decorrere dal 1° novembre 2009
“la data di valuta per i beneficiari dei bonifici, assegni circolari e
bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni
lavorativi successivi alla data di versamento” e che “la data di
disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare,
rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi
alla data del versamento”.
6. Ripresa dei versamenti dei contribuenti residenti nei comuni del c.d.
“cratere” formatosi con il terremoto abruzzese.
Ferma l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri che sospende
fino al 30/11/2009 i versamenti e gli adempimenti dei contribuenti
residenti nei 49 comuni del c.d. “cratere”, il d.l. prevede per costoro la
ripresa della riscossione dei tributi ( non versati per effetto di tale
sospensione) mediante 24 rate mensili di pari importo, senza interessi, a
decorrere da gennaio 2010; gli adempimenti non eseguiti (perché anch’essi
sospesi, come, ad esempio, la presentazione del Mod. Unico 2009 – Redditi
2008) dovranno essere invece effettuati entro il 31 marzo 2010.
Le stesse modalità dovranno essere osservate per i versamenti contributivi
e assicurativi all’Inps e all’Inail.

***
Si fa riserva, come accennato, di tornare in particolare sul tema trattato
sub. 1), e in ogni caso sull’intero provvedimento con riguardo ad eventuali
modifiche apportate in sede di conversione in legge.
(Studio Associato)

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