Sediva News del 17 giugno 2009
L’erede deduce i contributi Inps del “de cuius” se utili ai fini della
reversibilità.

Secondo le regole generali in materia di oneri deducibili e detraibili,
l’erede che salda i contributi previdenziali non versati dal “de cuius” può
portare in deduzione queste somme nella propria dichiarazione dei redditi
(relativa all’anno in cui avviene il pagamento) soltanto se il mancato
pagamento impedisca l’erogazione della pensione ai superstiti (di
reversibilità o indiretta, secondo i casi).

L’Agenzia delle Entrate (Ris. 114/E/2009) ha infatti riconosciuto che in
tal caso la deduzione spetta all’erede pienamente proprio perché l’onere è
stato da lui sostenuto per un suo interesse specifico e personale quale
quello, per l’appunto, dell’ottenimento del trattamento pensionistico in
funzione dei superstiti, e questo, dunque, soddisfa tutte le condizioni
poste dalla legge per il riconoscimento della deduzione fiscale.

Naturalmente, poiché il titolo del pagamento è intestato al “de cuius”, la
circostanza che il versamento delle somme sia stato effettuato dall’erede
dovrà inequivocabilmente risultare dalle relative ricevute e/o quietanze.

(s.civitareale)

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