Sediva News del 21 maggio 2009
Corte di Giustizia: sulle catene di farmacie decide il singolo Stato
membro.
Questa la sintesi delle due sentenze in data 19/05/2009 (che erano da
tutti attese proprio in questa direzione, specie dopo le conclusioni
rassegnate dall’Avv. Bot: v. Sediva News del 17/02/2009), con cui la Corte
di Giustizia europea ha giudicato pienamente sorretto da ragioni di salute
pubblica il monopolio che la legislazione italiana e quella tedesca
assicurano ai farmacisti, in forma individuale o associata.
Libero perciò il singolo Paese UE di riservare (come la Spagna, la Francia,
l’Austria, ecc…, oltre, appunto, a Italia e Germania) o di non riservare
(come la Gran Bretagna e l’Olanda) al farmacista la proprietà e/o il
diritto di esercizio di una farmacia.
A tale riserva consegue bensì “una restrizione della libertà di
stabilimento (art. 43 Trattato UE: ndr) e della libera circolazione dei
capitali (art. 56: ndr)”, che però si spiega con il “carattere molto
particolare dei medicinali” (i cui “effetti terapeutici li distinguono in
modo sostanziale dalle altre mercanzie”) e, più in generale, si giustifica
dinanzi ai rischi per la salute, cosicché, in sostanza, uno Stato membro ha
il diritto (in applicazione dell’art. 152, e non in contrasto, come invece
assumeva la Commissione) di ritenere – insindacabilmente per il sistema
comunitario – che “la gestione di una farmacia da parte di un non
farmacista possa rappresentare un rischio per la salute pubblica, in
particolare per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei
medicinali al dettaglio”.
Le due sentenze europee stanno già circolando all’interno della categoria,
e quindi i farmacisti potranno leggerle nel loro testo integrale e guardare
verosimilmente con grande soddisfazione alla perfetta tenuta, anche sotto
questi profili, del nostro sistema farmacie, a dispetto dei reiterati
tentativi della Commissione europea (che ha recentemente promosso analogo
procedimento nei confronti della Francia) di farne dichiarare la (parziale)
contrarietà alle norme comunitarie.
Il legislatore italiano potrà insomma ora lavorare con maggiore serenità al
riordino del servizio farmaceutico, riaffermandone anche (se vorrà) tutti
gli attuali principi informatori, compreso pertanto quello della “riserva
della farmacia al farmacista”, in applicazione del quale non dovrebbe
esserci dunque spazio nel diritto interno per “catene di farmacie”
intestate a grossisti o a produttori, o comunque a persone, fisiche o
giuridiche, diverse dai farmacisti.
(g.bacigalupo)