Sediva News del 29 aprile 2009
Il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile condotto in
locazione .
E’ noto che la legge (art. 38 L. 392/78) riserva al conduttore il diritto
di prelazione per l’acquisto dell’unità immobiliare condotta in locazione,
laddove il proprietario esprima l’intendimento di cederla onerosamente a
terzi .
In questa evenienza , infatti, il locatore deve comunicare al conduttore,
con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, il corrispettivo della
cessione e le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere
conclusa, nonché l’invito ad esercitare il diritto di prelazione.
Il conduttore, se intende per l’appunto avvalersi di tale facoltà, deve a
sua volta notificarlo al proprietario (servendosi perciò anche lui
dell’ufficiale giudiziario) entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione della comunicazione, offrendo condizioni uguali a quelle ivi
indicate.
Con una recente decisione, la Corte di Cassazione ha precisato che la norma
ha natura pubblicistica, e dunque sottratta all’autonomia privata,
perchè la sua finalità primaria – nel quadro della conservazione
dell’attività produttiva – è quella di concentrare, ove possibile, azienda
e proprietà del locale strumentale all’esercizio dell’impresa.
Le parti, quindi, non possono convenire modalità di esercizio del diritto
di prelazione diverse da quelle previste dalla legge, che sono pertanto
inderogabili, cosicché, ove il contratto vi si discosti – contemplando,
poniamo, una comunicazione della volontà del conduttore di esercitare la
prelazione effettuata con semplice lettera raccomandata – il locatore potrà
opporgli il mancato rispetto della formalità di legge della
notificazione, e per ciò stesso la sua decadenza dal diritto.
Inoltre, in questo caso (ed è proprio qui che si è particolarmente
soffermata la Cassazione) la decadenza coinvolgerà anche il conduttore
eventualmente subentrato a quello decaduto ( in dipendenza, ad esempio,
della cessione del contratto di locazione unitamente all’azienda), il
quale resterà quindi definitivamente privato anch’egli – esattamente per
effetto di quell’errore del suo predecessore – del diritto di prelazione.
(s.lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!