Sediva News del 9 aprile 2009

L’obbligatorietà della PEC – QUESITO

Sento parlare della PEC come un fatto obbligatorio per tutte le imprese;
sono socio di una snc costituita un anno fa, e vorrei sapere in che cosa
consiste questo nuovo sistema e se siamo tenuti anche noi ad adottarlo.

Si tratta, come già rilevato (v. Sediva news del 20/09/2005) della Posta
Elettronica Certificata, di cui il decreto “anticrisi” della fine dello
scorso anno (v. Sediva News del 03/12/2008, del 04/12/2008 e del
06/02/2009) ha reso obbligatoria l’immediata istituzione, con la
comunicazione al Registro Imprese, da parte delle società (di capitali, o
di persone, e quindi anche delle società di farmacisti) costituite dopo il
28/11/2008, le quali sono dunque tenute all’osservanza di tali adempimenti
entro i consueti 30 giorni dalla data di formazione dell’atto
costitutivo/statuto della società stessa.
Per quelle invece costituite entro il 28/11/2008, ed è questo il Suo caso,
il termine è di tre anni dall’entrata in vigore del dl., e scade perciò al
28/11/2011.
All’adozione della PEC (ovvero di un analogo indirizzo di posta elettronica
che risponda ai medesimi standard tecnici e di servizio) sono però tenuti
anche tutti i professionisti iscritti ad Albi ed elenchi (compresi
naturalmente i farmacisti, e quindi anche Lei), i quali dovranno renderla
nota formalmente al rispettivo Ordine di appartenenza entro un anno, perciò
entro il 28/11/2009.
Come si è illustrato a suo tempo, le particolari caratteristiche di
sicurezza e di certificazione che ineriscono alla PEC, tali da rendere i
messaggi ed i relativi allegati opponibili anche ai terzi, hanno fatto sì
che sin dal 2006 questo strumento di trasmissione telematica potesse
assumere valore legale di posta certificata, alla condizione tuttavia – per
ragioni intuibili – che le caselle e-mail del mittente e del destinatario
siano entrambe “caselle PEC”, e questa irrinunciabile condizione ha
naturalmente suggerito l’accelerazione dei tempi di adozione generalizzata
della posta elettronica certificata.
In ogni caso, l’indirizzo PEC – che si risolve, in pratica, in una “sede
legale elettronica ” che va ad aggiungersi alla tradizionale sede “fisica”,
rappresentata dall’indicazione del comune, della via e del numero civico –
potrà essere utilizzato per l’invio di comunicazioni ufficiali da e verso
la Pubblica amministrazione, le società commerciali ed i
professionisti, assumendo in sostanza lo stesso ruolo e la pari efficacia
di una raccomandata A/R o di una notificazione a mezzo posta, quando
evidentemente l’una o l’altra siano previste come tali dalla legge.
Per l’attivazione di una casella di PEC ci si può rivolgere ad uno dei
gestori accreditati dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica della
Pubblica Amministrazione) il cui elenco è disponibile sul sito
www.cnipa.gov.it .
Tali gestori svolgono il ruolo di “certificare”, appunto, l’integrità
della trasmissione, l’autenticità della casella del mittente, la data e
l’ora di invio e di consegna dei messaggi.
I costi di attivazione e di gestione di un singolo indirizzo di PEC
(variabile in base al gestore prescelto) si attestano nell’ordine di alcune
decine di euro.
In conclusione, l’obbligo di dotarsi della PEC (con la sua successiva
comunicazione al Registro delle imprese per le società, o all’Ordine di
appartenenza per i professionisti abilitati) consentirà a mittenti e
destinatari di ridurre i propri costi amministrativi e di favorire nel
contempo la diffusione delle tecnologie telematiche, e in tal senso
l’equiparazione di questo nuovo sistema di comunicazione ufficiale (e
legalmente riconosciuto) a quello tradizionale della raccomandata A/R
appare quantomai significativo.
Da ultimo, le imprese individuali: al momento esse restano fuori dal mondo
PEC, e questa esclusione è un vero mistero perché, stando alla inequivoca
ratio della norma introduttiva (quella appunto di snellire le procedure
amministrative mediante tecnologie telematiche, nel contempo ampliando e
rendendo più efficiente la trasmissione di atti ufficiali), l’obbligo di
adozione della PEC avrebbe dovuto evidentemente riguardare anche le imprese
condotte in forma individuale e non soltanto quelle “ costituite in forma
societaria” ; ma forse la lacuna verrà prima o poi adeguatamente colmata.

(m. giovannini)

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