Sediva News del 27 marzo 2009
Donazione della farmacia al figlio farmacista e cointeressenza agli
utili degli altri figli – QUESITO
Tutti e tre i miei figli lavorano da anni come collaboratori familiari
nella farmacia , di cui in realtà io non mi occupo più da parecchio tempo;
devo procedere rapidamente, soprattutto per le mie condizioni di salute, al
trasferimento della titolarità, ma, considerato che la farmacia – pur
economicamente molto importante – costituisce in pratica tutto il mio
patrimonio, non vorrei estromettere i due figli non farmacisti, che del
resto svolgono compiti fondamentali nella gestione e vanno perfettamente
d’accordo con il fratello farmacista.
Altre volte ci siamo occupati di vicende come questa, ma la frequenza
di casi del genere ci suggerisce di occuparcene ancora.
Anche qui, dunque, c’è la comprensibile esigenza di un titolare di
farmacia di vedere i propri figli continuare la gestione dell’esercizio in
assoluta armonia tra loro, pur essendo soltanto uno farmacista, il quale
però sembra voler assecondare i desideri del padre, e questo è un profilo
che riteniamo decisivo, perché diversamente avremmo qualche perplessità ad
incoraggiare più di tanto il progetto.
Certo, se anche nel nostro Paese – come le varie procedure d’infrazione
della Commissione UE vorrebbero – il legislatore dissociasse la titolarità
della farmacia dalla sua conduzione professionale, cosicché anche un
soggetto non farmacista (persona fisica, società di persone o di
capitali) potesse essere investito legittimamente del diritto di esercizio
(fermo l’obbligo di preporre uno o più farmacisti alla conduzione
professionale), ogni problema sarebbe facilmente risolvibile.
In tale evenienza, infatti, una donazione congiunta dell’esercizio ai tre
figli consentirebbe loro di costituire una società (appunto, di persone o
di capitali) avente naturalmente ad oggetto la farmacia e con l’affidamento
di quest’ultima, sotto l’aspetto professionale, al fratello farmacista.
Ma, almeno al momento, non sembra esattamente questo il destino della
farmacia italiana (contro il quale, del resto, le rappresentanze della
categoria giustamente si stanno battendo, anche perché – lo si è rilevato
molte volte – l’attuale nostro sistema farmacie, salvo qualche accorgimento
qua e là, può giudicarsi soddisfacente), e quindi ragionevolmente Lei dovrà
prepararsi a realizzare il programma ricorrendo ad una diversa soluzione
negoziale (ovvero, s’intende, affidandola a disposizioni di ultima
volontà….).
Potrebbe comunque trattarsi di quella da noi sostanzialmente già
tratteggiata in news precedenti, e articolata su una donazione diretta
della farmacia al figlio farmacista, gravata tuttavia di un primo onere
modale – consistente nell’irrinunciabile (per varie ragioni, anche fiscali)
rendita vitalizia a Suo favore, se del caso reversibile a Sua moglie – e
ancor più di un secondo onere modale, costituito dall’obbligo del donatario
di corrispondere a ciascuno dei due fratelli una partecipazione agli utili
dell’esercizio nella misura, poniamo, di un terzo.
Nel rogito stesso di donazione, però, sarebbe opportuno che, da un lato,
gli utili fossero espressamente assunti al netto del vitalizio e che,
dall’altro, si rinviasse ad un’intesa tra il donatario e gli altri figli la
definizione di un accordo per la migliore esecuzione di questo secondo
onere.
Contemporaneamente al rogito, perciò, i tre fratelli potrebbero
formalizzare tale accordo tra loro costituendo direttamente un rapporto di
cointeressenza agli utili, che – pur se anch’esso disciplinato dagli stessi
artt. 2549 e segg. del cod.civ. – è ben diverso da quello di associazione
in partecipazione (mancando, ad esempio, un qualsiasi apporto da parte dei
cointeressati, che nel nostro caso sarebbero indubbiamente i due figli non
farmacisti, i quali infatti non apporterebbero alcunché alla farmacia del
fratello); ed è una diversità assai rilevante anche sul piano fiscale, come
è vero che gli utili attribuiti ai cointeressati – differentemente da
quelli riconosciuti agli associati – sono deducibili per competenza come
costo d’esercizio e imponibili in capo a costoro con il criterio di cassa,
con le intuibili conseguenze vantaggiose che ne possono derivare.
La donazione della farmacia, inoltre, potrebbe assorbire i crediti maturati
nei Suoi confronti dai tre figli in dipendenza del rapporto di impresa
familiare, e quindi anche della sua cessazione; in particolare, quello del
figlio farmacista ridurrebbe direttamente – al pari del “proprio” terzo del
valore del vitalizio e all’intero valore del secondo onere modale –
l’importo netto e finale della donazione diretta della farmacia a suo
favore, mentre i crediti degli altri figli potrebbero essere dichiarati
nel rogito integralmente compensati con gli oneri modali apposti a favore
di ciascuno dei due e che costituiscono bensì, per ognuno di loro, una
donazione indiretta del genitore, il cui valore risulterebbe però a sua
volta ridotto, anche qui, del “proprio” terzo del valore del vitalizio,
oltre che dell’ammontare dei rispettivi crediti inerenti all’impresa
familiare.
Da ultimo, il contratto di cointeressenza fra i tre fratelli potrebbe
prevedere il diritto (un’opzione) dei due non farmacisti di novare questo
loro rapporto con il farmacista – se il sistema cambierà – in una vera e
propria società, e in tale ipotesi se ne ricaverebbe un quadro conclusivo
perfettamente coincidente con i Suoi obiettivi originari.
Almeno in un caso semplice come quello descritto nel quesito, insomma, la
soluzione proposta non sembra presentare particolari controindicazioni,
neppure nella futura sede successoria, perché i tre figli finirebbero per
ricevere da Lei, in vita, liberalità in sostanza di pari valore ed in
ogni caso gli eventuali “discostamenti” potrebbero sempre essere ripianati
dalla Sua disponibile, qui corrispondente ad un quarto del valore della
farmacia (quel che però sarà a quel momento, evidentemente); anzi, ove da
Lei condiviso, questo assetto dei rapporti tra i figli, potrebbe essere
anche integralmente trasferito – in attesa di perfezionarlo sul piano
negoziale – in una o più disposizioni legatarie, che sono infatti
perfettamente adeguate al raggiungimento degli stessi risultati.
In assetti familiari diversi, invece, le cose possono essere più
complicate, specie quando tra i figli non vi sia eccessiva armonia e/o le
loro “scelte di vita” non siano granchè compatibili con le risorse
patrimoniali del pater familias; certo è che non possono ancora aiutarci
granchè né il patto di famiglia (almeno fino a quando la Cassazione
non si sarà pronunciata su questa figura il cui ambito applicativo,
prescindendo da alcune perplessità tuttora irrisolte, appare nella
norma eccessivamente ristretto), e neppure il trust, di cui molto si parla
e che sarebbe forse – è vero – la panacea di parecchi mali, ma che fatica
tremendamente a trovare notai davvero convinti di poterne costituire
qualcuno e quindi anche per il trust dovremo verosimilmente attendere
qualche intervento della Suprema Corte ovvero, e sarebbe ancor meglio,
quello del nostro legislatore, se troverà il coraggio di spingersi
univocamente al di là di quel poco che ha scritto quattro o cinque anni
fa.
(g.bacigalupo)