Sediva News del 25 marzo 2009

Le fatture ricevute via e-mail – QUESITO

Sono sempre fiscalmente valide le fatture che la farmacia riceve via e-mail
da un fornitore? Il dubbio mi sorge poiché una recente sentenza della
Cassazione non ha riconosciuto la validità, sempre ai fini fiscali, delle
fatture inviate a mezzo fax ….

Come sappiamo, le fatture che vengono formate e inviate mediante strumenti
informatici non possono essere di per sé – nonostante le apparenze –
considerate autentiche fatture elettroniche (v. da ultimo la Sediva news
del 7/12/2005), ma restano invece (fiscalmente, come pure
civilisticamente) cartacee e quindi, per rispondere al quesito, sono per
ciò stesso vere e proprie fatture, “valide” dunque ad ogni effetto, anche
se ambedue le parti dell’operazione (fornitore e cliente, per intenderci)
hanno evidentemente l’obbligo di “materializzare” il documento informatico
su un supporto appunto cartaceo, perché soltanto quest’ultimo può
costituire un originale della fattura stessa.
Quanto all’aspetto “consegna”, l’Agenzia delle Entrate ha più volte
ribadito che la trasmissione con sistemi informatici della fattura può
equivalere a “consegna” del documento soltanto ove essa avvenga con
modalità tali da garantire la materializzazione di dati identici presso
l’emittente ed il destinatario.
Così, ad esempio, l’invio per e-mail di un documento in formato “PDF”,
proprio perché assicura la sua immodificabilità da parte del destinatario
(consentendo a quest’ultimo soltanto di stamparlo), dovrebbe assolvere
sufficientemente alla condizione posta dall’Ammini-strazione finanziaria,
fatto naturalmente sempre salvo l’obbligo per le due parti, come accennato,
di materializzare e conservare su un supporto cartaceo il documento
(trasformato così in originale per l’una e per l’altra).
La sentenza della Cassazione da Lei citata non dovrebbe pertanto, secondo
noi, destare eccessive preoccupazioni; del resto, a ben guardare, i giudici
in quell’occasione hanno bensì ritenuto “non valida” la fattura trasmessa a
mezzo fax (disconoscendo quindi sul piano fiscale i costi ivi documentati),
ma in un contesto nel quale il contribuente non è stato in grado di
procurarsi l’ originale della fattura né ha addotto valide ragioni del suo
impedimento.
Insomma, sembra proprio che la decisione sfavorevole della Suprema Corte
sia in realtà dipesa dalla mancata formazione della prova e non dalla
presunta inidoneità del mezzo di trasmissione utilizzato (fax) per la
consegna del documento.

(s.civitareale)

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