Sediva News del 20 febbraio 2009

Detrazione delle spese di agenzia e registrazione del compromesso

Dal 1° gennaio 2007, come si ricorderà, in tema di acquisti immobiliari da
“adibire a prima casa” le spese sostenute per il pagamento degli oneri di
agenzia, o comunque corrisposti ad intermediari, possono essere fiscalmente
“recuperati” con una detrazione Irpef in misura pari al 19% della spesa
sostenuta, ma con il tetto per quest’ultima di mille euro e quindi con un
risparmio fiscale non superiore ad euro 190.
Senonché, una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che tale detrazione, che spetta nella misura e nell’annualità in cui il
pagamento dei compensi all’intermediario è stato effettuato, può competere
– ove essi siano corrisposti, come per lo più si verifica,
contestualmente al preliminare di vendita – soltanto laddove quest’ultimo
sia stato debitamente registrato, aggiungendo che, in caso di mancato
perfezionamento del contratto definitivo (qualunque ne sia stata la causa),
l’ammontare della detrazione, se il contribuente ne ha naturalmente
beneficiato, deve essere restituito all’erario.
L’Amministrazione finanziaria risolve anche il dubbio in ordine al
termine in cui l’interessato deve considerarsi decaduto dall’agevolazione,
precisando che esso coincide con quello fissato nel preliminare di vendita
per la stipula del rogito definitivo.

(v.salimbeni)

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