Sediva News del 18 febbraio 2009

L’iva nel ticket della dispensazione per conto – QUESITO

Una recente circolare Federfarma afferma che, ai fini della determinazione
dello sconto previsto dalla legge n. 405/2001 a carico delle farmacie in
favore del SSN, i proventi della distribuzione per conto non rientrano nel
“fatturato SSN”.
Senonché, il documento nulla dice sui tickets pagati dall’assistito (come
avviene nel Lazio) in regime di DPC, mentre credo che in questo caso essi
costituiscano acconti sul servizio da noi prestato. E se è così, vorrei
sapere come il ticket vada qui inquadrato fiscalmente.

Il ticket pagato dal cittadino per un farmaco fornito dal SSN tramite la
farmacia deve essere sempre configurato come null’altro che una sua
partecipazione alla spesa farmaceutica pubblica, e quindi, anche
formalmente, come il trasferimento sul consumatore di una frazione del
costo del medicinale, cosicché sotto questo profilo – cioè dal lato
dell’assistito – è del tutto ininfluente, e non può fare dunque alcuna
differenza, che il farmaco sia stato originariamente acquistato dalla
farmacia, ovvero originariamente acquistato dal SSN (e poi dalla farmacia
semplicemente dispensato nel c.d. regime di DPC); e comunque, in ambedue le
circostanze il cittadino versa il ticket alla farmacia a proprio nome e
conto.
E però, dal lato della farmacia, il ticket – nella prima ipotesi –
costituisce sicuramente un acconto del prezzo del farmaco (e perciò l’iva è
senza alcun dubbio al 10%), mentre – nella DPC – un suo rapporto immediato
con quest’ultimo non è facilmente ravvisabile, rivelandosi il ticket in tal
caso (anche il quesito correttamente lo evidenzia) piuttosto come un
acconto sul “rimborso degli oneri complessivi di distribuzione”, oppure, se
si preferisce, sul “corrispettivo per il servizio – erogato dalla farmacia
– di distribuzione in nome e per conto”.
Se così è, il ticket-DPC – afferendo ovviamente al comparto servizi – deve
fatalmente “contenere” un’iva al 20% con tutte le conseguenze che ne
derivano, pur se il farmacista (o, meglio, chi cura le cose contabili della
farmacia) non può certo tener conto del suo ammontare (né dell’importo del
saldo, quando verrà) nella famosa ventilazione dell’iva, e anche se in
pratica esso finisce in realtà per spostare poco o nulla sul piano dei
margini di utile e della connessa valorizzazione delle scorte, e ancor
meno, dunque, nel quadro degli studi di settore.
Tali nostre conclusioni, del resto, sono rafforzate nella pratica anche
dalla documentazione fiscale richiesta alle farmacie, che in alcune
regioni (ad esempio, in Puglia) devono infatti mensilmente produrre – con
riguardo al corrispettivo dovuto loro in regime di DPC – vere e proprie
fatture con iva al 20%, mentre in altre (come appunto nel Lazio) espongono
bensì il loro “credito DPC” direttamente nella distinta contabile
riepilogativa (nel rigo 19bis della dcr), ma evidenziandovi separatamente i
“due” ticket, e quindi – sempre separatamente – anche i due rispettivi
saldi.
E però, sia nell’uno (fattura) che nell’altro caso (dcr) l’importo riscosso
dalla farmacia nel corso del mese precedente a titolo di ticket-DPC (e non
importa se siano stati o meno emessi volta a volta degli scontrini fiscali
anche “parlanti”) figura giustamente come un semplice acconto del
corrispettivo stesso, e quindi dovrebbe (o avrebbe dovuto) essere assunto
ad iva 20% e pertanto, in soldoni, via via “battuto” in un tasto dedicato
del registratore e via via annotato in una colonna ad hoc del registro di
prima nota dei corrispettivi.
Ma questo, ci pare, ben poche farmacie – per non dire nessuna – lo fanno,
naturalmente per la gravosità di questi due adempimenti (tasto dedicato e
colonna ad hoc), ai quali tuttavia crediamo sia lecito sottrarre nel
concreto le farmacie, ma è necessario quantomeno che il centro contabile
che l’assiste (ad es. la Sediva), ricevuta la pagina del registro di quel
certo mese e contestualmente la rispettiva dcr (farmacie laziali) o
fattura (farmacie pugliesi), provveda – da un lato – ad “estrarre” dal
corrispettivo riscosso l’ultimo giorno del mese stesso l’importo
complessivo del ticket-DPC esposto nella dcr (Lazio) o nella fattura
(Puglia), e a “trasportarlo” nel comparto servizi ad iva 20%; e nel
contempo – dall’altro lato – ad annotare nella contabilità della farmacia
il credito per saldo DPC (al netto, perciò, del relativo ticket) indicato
nella dcr (Lazio) ovvero nella fattura (Puglia), che verrà anch’esso
evidentemente assunto ad iva 20% e sempre nella categoria servizi.
Questa soluzione essenzialmente operativa è ispirata – è agevole
comprenderlo – soprattutto ad un mero e sano pragmatismo e non è quindi
forse molto ortodossa sul piano contabile (facendo così soffrire i puristi
del ramo…), ma ci sembra l’unica praticamente percorribile, a meno che,
beninteso, la farmacia non intenda farsi carico anche di quegli ulteriori
adempimenti.
Infine, sul versante delle imposte dirette, anche il ticket-DPC, al pari
dell’altro, costituisce per la farmacia, sin dal momento della sua
percezione, sempre un vero e proprio ricavo, anche se, come esattamente
rilevato dalla circolare Federfarma da Lei citata, non rientrante –
quantomeno ai fini della individuazione dello sconto posto a carico della
farmacia – nel “fatturato SSN”, come del resto non vi rientra l’intera
dispensazione per conto.

(Studio Associato)

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