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Discesa a picco degli interessi di mora nelle transazioni commerciali.

Il Ministero dell’Economia ha pubblicato il consueto comunicato in cui
viene determinata la misura degli interessi da applicare per il primo
semestre 2009 in caso di mancato pagamento di obbligazioni pecuniarie
(derivanti da forniture) alle relative scadenze: il tasso è ora pari al
9,50%, e quindi ben al di sotto del precedente 11,10%.

Come si ricorderà, per i contratti stipulati dall’agosto 2002 gli interessi
moratori nei rapporti commerciali sono dovuti automaticamente, cioè senza
necessità della previa costituzione in mora e decorrono ex lege –
indipendentemente quindi da una qualunque intesa in forma scritta tra
cliente e fornitore – dal giorno successivo alla scadenza del termine di
pagamento, ove questo sia stabilito contrattualmente.

In caso diverso, gli interessi maturano dal trentunesimo giorno dalla data
di ricevimento della fattura, ovvero, se anteriore, da quella di
ricevimento della merce (ed è quest’ultima, come le farmacie ben sanno,
l’ipotesi più ricorrente).

Cogliamo l’occasione per riassumere l’andamento del tasso negli ultimi
semestri.

|Periodo |Tasso |Gazzetta Ufficiale |
|I semestre 2006 |9,25% |n. 10 del 13/01/2006 |
|II semestre 2006 |9,83% |n. 158 del 10/07/2006 |
|I semestre 2007 |10,58% |n. 29 del 05/02/2007 |
|II semestre 2007 |11,07% |n. 175 del 30/07/2007 |
|I semestre 2008 |11,20% |n. 35 del 11/02/2008 |
|II semestre 2008 |11,10% |n. 169 del 21/07/2008 |
|I semestre 2009 |9,50% |n. 26 del 02/02/2009 |

I valori naturalmente sono su base annuale e devono quindi essere
ragguagliati ai giorni di ritardo di pagamento nel semestre e all’importo
del credito insoluto.
(r.santori)

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