Non è un quesito vero.

Anche l’associato di lavoro va iscritto nel Libro Unico del Lavoro –
QUESITO

Sono titolare di farmacia che ora gestisco con la sola collaborazione di
mia moglie farmacista ( in impresa familiare con me), ma vorrei associare
in partecipazione di lavoro una signora che si occuperà di visual
merchandising e di assistenza alla clientela per la profumeria e cosmetica.
Devo avvalermi di un consulente del lavoro per queste due posizioni?

Prescindendo dalla determinazione di quanto annualmente spettante alle due
collaboratrici, perché è una questione facilmente risolvibile con l’aiuto
del Suo consulente fiscale, un problema pratico può sorgere invece nella
gestione dal punto di vista previdenziale del rapporto con chi si dovrà
occupare di visual merchandising.

La normativa riguardante il Libro Unico del Lavoro (LUL), infatti, prevede
che vi siano iscritti anche gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo, ovvero misto (capitale e lavoro), mentre quest’obbligo non
riguarda il collaboratore familiare, specie se – come nel Suo caso –
si tratta di un farmacista (per il non farmacista, invece,
l’assoggettabilità a contribuzione Inps degli utili a lui attribuiti
costituisce un problema, come sappiamo, ancora irrisolto ).

E considerato che, rispetto al sistema previgente riguardante la tenuta dei
libri paga e matricola, questo novello Libro Unico del Lavoro (che li ha
notoriamente sostituiti) non può essere tenuto in forma cartacea,
diventa purtroppo ineludibile – nella generalità dei casi – la
collaborazione proprio di un consulente del lavoro che possa, tra l’altro,
predisporre anche i prospetti-paga dei compensi via via liquidati (nel
Suo caso, all’associata di lavoro).

Sulla nuova normativa riguardante il Libro Unico del Lavoro , rimandiamo
comunque alla Sediva news del 12/9/2008.

(gio.bacigalupo)

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