Sediva News del 16 dicembre2008
Deducibili integralmente le trasferte extracomunali dei soci
amministratori – QUESITO
Siamo soci e amministratori di una snc e spesso ci rechiamo per ragioni
riguardanti la farmacia fuori città, anche per più di una giornata.
Possiamo dedurre dal reddito della farmacia e dall’iva le spese di vitto e
alloggio sostenute per queste trasferte?
Fermo il consueto ed irrinunciabile presupposto dell’inerenza della spesa
di ristorazione e/o alberghiera (e quindi, più in generale, della trasferta
extracomunale) all’attività dell’impresa, anche questi oneri sono
deducibili al 100% dal reddito dell’esercizio, come pure è interamente
detraibile – dal 1° settembre u.s. (v. Sediva News del 17/09/2008) – l’Iva
del 10% assolta sulle spese stesse.
Senonché, ove esse siano sostenute dal titolare dell’impresa in forma
individuale, la deducibilità scende dall’1/1/2009 – come ricordato a suo
tempo – al 75% dell’ammontare, mentre ove l’albergo e il ristorante, sempre
all’interno di una trasferta inerente alla farmacia, siano pagati dal socio
amministratore di una snc o sas (ma anche di una srl e di una spa) l’onere
resta deducibile anche dal prossimo anno al 100%.
La ragione di questo distinguo accolto dalla norma tributaria sta nel ruolo
di co.co.co. in cui è inquadrato dalla legge fiscale l’amministratore di
una società, e quindi tale deducibilità integrale continuerà a riguardare
anche le trasferte extracomunali degli altri collaboratori coordinati e
continuativi dell’impresa (sia esercitata in forma individuale che sotto
forma di società), come pure, evidentemente, quelle dei dipendenti.
Ricordiamo tuttavia, che, quando il sistema di rimborso delle spese di
trasferta al socio amministratore, al co.co.co. o al dipendente, è quello
del c.d. “piè di lista”, sussiste l’ulteriore limite giornaliero di
deducibilità di € 180,76.
Infine, come già sottolineato nella citata Sediva News del 17/09/2008, i
documenti di spesa (alberghi e ristoranti compresi) relativi alla trasferta
extracomunale devono essere costituiti da vere e proprie fatture e indicare
esattamente sia la ragione sociale della snc o sas che il nominativo della
persona fisica (socio amministratore, co.co.co. o dipendente) fruitrice
della prestazione alberghiera o di ristorazione.
(f.lucidi)
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