Sediva News del I dicembre 2008

In dirittura d’arrivo il decreto sulla deducibilità delle spese di
rappresentanza.

Come si ricorderà, la legge finanziaria per il 2008 ha modificato
radicalmente i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza
sostenute dalle imprese, rimandando ad un apposito decreto ministeriale la
determinazione dei criteri di inerenza e congruità e del limite della loro
deducibilità.
Il provvedimento sta finalmente per essere licenziato e possiamo sin d’ora
passarne in rassegna i profili salienti, rinviando ad altra occasione gli
inevitabili approfondimenti.
In linea generale, il decreto definisce “spese di rappresentanza” inerenti
all’attività – sempreché, beninteso, effettivamente sostenute e documentate
– quelle “per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate
con finalità promozionali o di pubbliche relazioni ed il cui sostenimento
risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di
generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia
coerente con pratiche commerciali di settore”.
Accanto a questo criterio generale, il decreto elenca una serie di spese
che – presentando, diciamo “per definizione”, quei requisiti – vengono
direttamente considerate come inerenti all’attività d’impresa, e si tratta
delle spese per:
– viaggi turistici nel corso dei quali siano svolte attività promozionali
dell’attività esercitata (per esempio, le famose gite a costi irrisori
dove un incaricato aziendale espone e pubblicizza i prodotti
dell’impresa);
– feste e ricevimenti in occasione di ricorrenze aziendali o festività
nazionali o religiose, di inaugurazione di nuove sedi, di mostre o fiere
in cui vengono esposti prodotti e servizi dell’impresa (per esempio, i
pranzi o i ricevimenti natalizi offerti a clienti e dipendenti);
– beni e servizi distribuiti gratuitamente durante convegni, seminari e
manifestazioni.
Le spese, in ogni caso, sono deducibili secondo il criterio di cassa, cioè
nel periodo in cui sono state effettivamente sostenute (in luogo
dell’ordinario principio di competenza che generalmente presiede alla
determinazione del reddito d’impresa), e nella misura massima pari all’1,3%
dei ricavi fino a 10 milioni di euro, allo 0,5% dei ricavi eccedenti i 10
milioni e fino a 50 milioni e allo 0,1% dei ricavi ulteriormente eccedenti
50 milioni (quanto all’iva, come ripetuto più volte, non è detraibile e
quindi concorre a formare il costo, cosicché gli eventuali pranzi e
pernottamenti possono essere documentati con semplici ricevute fiscali sia
pur regolarmente intestate).
Si tratta comunque, come si vede, di limiti di deducibilità dal reddito
abbastanza elevati e che permetteranno quindi il recupero di importi
significativi: una farmacia con volume d’affari annuo di 2 milioni di euro,
ad esempio, potrà dedurre – come spese di rappresentanza – fino a 26 mila
euro.
Alla determinazione dell’importo deducibile, inoltre, non concorrono le
spese relative agli omaggi alla clientela (per un valore unitario non
superiore ai soliti 50 euro compresa l’Iva eventualmente indetraibile,
perché – se d’importo unitario superiore – diventano anch’esse “di
rappresentanza”), i quali infatti, come sappiamo, sono autonomamente
deducibili per disposizione di legge e perciò senza i tetti sopra indicati.
Il decreto, inoltre, esclude espressamente dalle spese di rappresentanza
quelle di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’azienda per ospitare
clienti in occasioni di mostre e fiere in cui vengono esposti i beni e i
servizi prodotti dall’impresa (e sono pertanto anch’esse deducibili senza
alcun tetto, salvo eventualmente quello generale del 75% previsto dal 2009
per oneri alberghieri e di ristorazione), mentre vi rientrano, attenzione,
i pranzi offerti alla clientela in altre occasioni, sempreché, a loro
volta, abbiano i requisiti previsti dal decreto (gratuità, finalità
promozionali, ragionevolezza, conseguimento potenziale di benefici
economici per l’impresa, etc. etc.).
Il provvedimento prevede infine la facoltà per l’Agenzia delle Entrate di
richiedere all’impresa l’indicazione dell’ammontare complessivo delle spese
di rappresentanza – distinte in base alla loro natura – sostenute nel
singolo periodo di imposta (incluse, peraltro, anche quelle per omaggi alla
clientela, qualunque sia il loro costo unitario).
Bisognerà, insomma, porre particolare attenzione alla documentazione da
conservare che dovrà consistere, evidentemente, non soltanto in quella
direttamente attestante la spesa (fattura o ricevuta fiscale che sia), ma
anche nella documentazione utile in qualsiasi modo a provare l’evento in
sé, specie con riferimento alle persone fisiche interessate.

(s.lucidi)

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