Sediva News del 10 novembre 2008

Gli omaggi alla clientela di prodotti normalmente ceduti dalla
farmacia.

Si avvicinano le feste di fine anno ed è quindi bene cominciare a
parlarne.

Dunque, l’art. 2 del Dpr 633/72 dispone che le cessioni gratuite dei beni
(appunto i famosi “omaggi alla clientela”) rientranti nell’ attività
propria dell’impresa sono soggetti ad Iva in base al loro valore normale.

Così, ad esempio, se il farmacista regala un dentifricio a tutti i clienti
che raggiungono un certo plafond di prodotti acquistati nel corso di
un determinato periodo di tempo, va battuto nel registratore, anche se non
riscosso, un corrispettivo pari al suo valore normale di cessione.

Non sono però assoggettati a questi obblighi (ripetiamo: emissione dello
scontrino e pagamento dell’Iva) le cessioni di campioni gratuiti
(appositamente contrassegnati) di modico valore, pur costituendo
anch’essi nel concreto degli omaggi alla clientela.

E’ ben vero che una definizione di “beni di modico valore” nella norma
fiscale non c’è, e tuttavia può essere corretto (R.M. 430047 del 7 febbraio
1991, Dir. Gen. Tasse; in senso conforme: R.M. 430288 del 30 luglio 1991,
Dir. Gen. Tasse) riferirsi agli usi commerciali, pur se anch’essi non
risulta essere stati mai ben definiti da nessuno…

(f.lucidi)

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