Sediva News del 7 novembre 2008
La detraibilità delle spese sostenute per le badanti.
Dal 1° gennaio 2007, come noto, sono diventate detraibili direttamente
dall’imposta dovuta (per gli anni 2005 e 2006, invece, esse erano
semplicemente deducibili dall’imponibile) le spese sostenute dal
contribuente per gli addetti all’assistenza personale e/o dei suoi
familiari (le cd. badanti), nei casi – beninteso – di non autosufficienza
nel compimento degli atti di vita quotidiana.
La detrazione massima consentita è sempre quella del 19%, calcolato però su
un “tetto” di spesa di € 2.100,00, cosicché nel concreto il beneficio si
può tradurre nell’importo massimo di € 399,00 (19% di 2.100,00).
Inoltre, attenzione, la detrazione spetta soltanto ove il reddito
dichiarato dal contribuente (per l’anno di cui si tratta ) non sia
superiore ad € 40.000,00.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che è non autosufficiente la
persona non in grado di assumere alimenti, deambulare, indossare gli
indumenti ecc., ha ora precisato che il beneficio della detrazione in
argomento spetta anche nel caso in cui l’infermo sia ricoverato presso una
casa di cura o di riposo, semprechè, tuttavia, i compensi della mera
assistenza alla persona non autosufficiente “siano certificati
distintamente rispetto a quelli riferibili alle prestazioni fornite
dall’istituto ospitante”.
Il chiarimento è importante, perché la soluzione indicata
dall’Amministrazione finanziaria era tutt’altro che scontata.
(v.salimbeni)
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