Sediva News del 6 ottobre 2008
Le parafarmacie nel ddl gasparri – QUESITO
Vorrei sapere se è vero, come si è letto sui giornali, che secondo il
disegno di legge Gasparri la vendita degli OTC e SOP tornerebbe ad essere
riservata alle farmacie.
La puntualità, e anche la “qualità”, dei tanti quesiti che pervengono sul
ddl n. 863 a firma Gasparri (e Tomassini) confermano ulteriormente la
vigile e crescente attenzione (qui già rilevata qualche tempo fa) con cui i
titolari di farmacia – agevolati anche dai cospicui e tempestivi
aggiornamenti, in particolare, delle loro organizzazioni sindacali e
professionali – guardano all’evolversi in atto in campo europeo, nazionale
e regionale del loro ordinamento settoriale.
E questa grande partecipazione – sempre più coesa (del resto, come diceva
il grande filosofo, la solidarietà più che un sogno è forse una reale
necessità…) – contribuisce probabilmente anche ad una crescita, diciamo,
culturale dell’intera categoria, favorendo al suo interno, da un lato, la
formazione di idee nuove ma appunto condivise e, dall’altro, il
rafforzamento della comune consapevolezza che gran parte dell’assetto
vigente non è affatto da cestinare e, anzi, può essere per qualche verso
irrobustito ed il ruolo della farmacia addirittura esaltato.
Perciò, anche se generalmente un ddl non merita eccessivi coinvolgimenti
(perlomeno sino a quando non comincino ad occuparsene in qualche modo anche
le Camere), non poteva certo passare inosservata una proposta di “riordino”
di tale ampiezza; è vero che negli uffici parlamentari attendono di essere
scrutinati anche disegni di legge di segno ben diverso rispetto al ddl
Gasparri (alcuni dei quali vorrebbero tentare ancora una volta di
introdurre la “farmacia non convenzionata”…), ma quest’ultimo ci pare
destinato – e non tanto per i nomi dei due firmatari – a percorrere un
discreto cammino.
Come chiarisce in modo non equivoco la stessa Relazione introduttiva, il
provvedimento intende apprestare alla competenza concorrente delle Regioni
in materia “una normativa-quadro nazionale che permetta di migliorare
ulteriormente l’efficienza e la qualità del servizio evitando situazioni di
stressata competitività commerciale che andrebbero solo a scapito degli
aspetti professionali della distribuzione dei farmaci”, anche perché, vi si
legge ancora, la stessa Corte Costituzionale “ha riconosciuto la prevalenza
dell’efficienza del servizio rispetto alla competitività commerciale”.
Tali dichiarate finalità – naturalmente importantissime quanto, crediamo,
ancor oggi irrinunciabili – il ddl le persegue (lo si rileva anche dalla
sua intitolazione) con disposizioni “in materia di medicinali ad uso umano”
e norme “di riordino dell’esercizio farmaceutico“, ma in realtà le une sono
inserite (un po’ confusamente) tra le altre, e viceversa.
Per la verità è l’intero ddl a non brillare granché per tecnica
legislativa, dato che i suoi interventi (talora troppo disinvoltamente
trasversali) su molti segmenti dell’odierno sistema farmacie non si
preoccupano minimamente – a differenza, ad esempio, del precedente
“riordino” della l 362/91 e, soprattutto, del puntualissimo art. 5 del
primo Bersani – di coordinarsi con le disposizioni oggi in vigore (già per
conto loro fatalmente un po’ sfilacciate perché “spalmate” lungo
settant’anni, e oltre, di leggi e regolamenti…).
Se a questo silenzio assordante sulle norme che il ddl vorrebbe sostituire
o modificare o semplicemente abrogare, aggiungiamo alcune carenze e/o
imprecisioni persino di vocabolario, si possono forse immaginare quali
problemi rischia di dover affrontare l’interprete (compreso il giudice,
ovviamente); e, prima ancora, quali serie difficoltà potrebbe incontrare
sul piano dei dettagli il legislatore regionale, costretto ad omologarsi –
come gli impone la norma costituzionale – a disposizioni statali non
proprio limpidissime e neppure tutte, forse, riconducibili tranquillamente
a principi fondamentali.
Insomma, il ddl si pone obiettivi per noi assolutamente condivisibili e
però, proprio per questo, meriterebbe qualche “alleggerimento” sul piano
dei dettagli e, ancor più, disposizioni di maggior rigore espositivo (come
pure logico-sistematico) e, in definitiva, di miglior “riordino”; una
legge, ottima nelle intenzioni ma non scritta benissimo, potrebbe infatti
non giovare in realtà a nessuno, né alla famosa certezza del diritto, ma in
ultima analisi neppure ai protagonisti del sistema che si vorrebbe, come in
questo caso, “riordinare”.
E’ però il momento di dare brevemente una risposta al quesito,
riservandoci di passare presto in rassegna l’intero provvedimento, per
poi procedere in prosieguo, via via che le rose fioriranno, a qualche
disamina più accurata.
Dunque, la domanda è: il ddl Gasparri vuole davvero ricondurre la
parafarmacia – poco più, poco meno – al regime previgente al primo decreto
Bersani, come è sembrato leggendo alcuni quotidiani (in particolare, 24Ore
e La Repubblica) e, soprattutto, il “virgolettato” di un’intervista
rilasciata dallo stesso primo firmatario del provvedimento? La risposta è
negativa, e vediamo perché.
Come tutti certo già sanno, il provvedimento (art. 1, comma 5) introduce
tra i “farmaci non soggetti a prescrizione medica” – e perciò accanto a
OTC e SOP – “una ulteriore categoria” costituita, come precisa subito il
comma 6, da medicinali, individuati dall’AIFA in un apposito elenco, che
“per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unità
posologiche contenuto nella singola confezione e per tipo di forma
farmaceutica, possano essere vendute anche al di fuori delle farmacie e
senza obbligo della presenza di un farmacista”.
Ai SOF (Senza Obbligo di Farmacista), come potremmo definire questi
farmaci con un facile acronimo, sono dedicati anche i successivi commi 7,
8 e 9, che per le “strutture commerciali” (chiamate indifferentemente anche
“esercizi commerciali” e “organizzazioni commerciali”, ma in realtà si
tratta di tutte le attività di vendita al pubblico, e quindi sia delle
grandi e medie strutture di vendita che degli esercizi di vicinato) che
intendono “mettere in vendita esclusivamente (tali) farmaci” prevedono: a)
l’obbligo di “mantenerli in aree distinti dalle altre merci ecc”; b) il
divieto di “ritirare le ricette mediche di alcun tipo”; c) l’esonero
“dall’obbligo di avere un farmacista alle proprie dipendenze”; d) l’obbligo
di “indicare le modalità di gestione dei farmaci (si tratta sempre dei SOF:
ndr) posti in commercio ed il nominativo di un responsabile (non
farmacista, certo: ndr) che garantisca ecc”.
Tali specifiche previsioni riguardano quindi in modo espresso le sole
strutture che vendono esclusivamente (avverbio non per caso ripetuto fino
alla noia in tutte e tre i commi) medicinali SOF, svelando così il
chiarissimo intendimento del ddl di configurare un terzo polo di cessione
al dettaglio dei “farmaci non soggetti a prescrizione medica”: alle
farmacie (che li dispensano evidentemente tutti) ed alle parafarmacie (che
vendono OTC, SOP e – dato che il più contiene il meno – anche i SOF) si
aggiungono cioè tutti gli altri esercizi commerciali (grandi, medi e
piccoli), legittimati – con il rispetto delle modeste prescrizioni cui si è
accennato, e in particolare senza l’obbligo della preposizione alla vendita
di un farmacista – esclusivamente alla cessione di SOF.
Perciò le parafarmacie (quelle del “dopo Bersani”, naturalmente)
sopravvivono sicuramente al ddl Gasparri, tant’è che, da un lato, ai
“titolari e direttori delle parafarmacie” il provvedimento riconosce
persino una maggiorazione di punteggio, sia pur limitatamente al “concorso
straordinario” previsto nel comma 20 sempre dell’art. 1 (di cui parleremo
meglio la prossima volta), e che, dall’altro, la “possibilità di esporre
un’insegna, diversa da quelle delle farmacie e con l’indicazione chiara
della scritta PARAFARMACIA” viene testualmente riservata ai soli “esercizi
commerciali che abbiano alle proprie dipendenze un farmacista iscritto
all’albo professionale, sempre presente all’interno dell’esercizio stesso”,
e dunque – per l’appunto – alle parafarmacie.
Del resto, è vero che la “promozione” delle parafarmacie in “farmacie non
convenzionate”, come vorrebbe qualcuno, sarebbe forse un vulnus, anche
giuridico, non sopportabile dall’odierno sistema farmacie, e però la
sostanziale cancellazione, per di più con un semplice tratto di penna, di
circa 2.500 esercizi (che pure non stanno affatto navigando – nemmeno i
corners, perché il costo del farmacista dipendente incide parecchio – in
acque gestionali molto placide) si porrebbe in termini altrettanto
inaccettabili sotto parecchi profili.
Sulla vicenda è infine intervenuto in questi giorni anche il secondo
firmatario Tomassini (forse più addentro alle faccende sanitarie di quanto
non lo sia il primo…), il quale – dopo aver escluso un “ridimensionamento
dei farmaci vendibili in farmacia” per effetto dell’introduzione dei SOF
(nel concreto, però, pur se in “minidosi” o simili, si tratta pur sempre di
farmaci che, se venduti anche al di fuori di farmacie e parafarmacie,
qualcosa sono probabilmente destinati a “sottrarre“ alle une quanto alle
altre…) – conclude comunque l’intervista a 24Ore con l’assicurazione che
“in ogni caso, se il ddl non è chiaro (come certo non è chiaro: ndr) siamo
disponibili a emendarlo”.
E tra le disposizioni da “emendare” c’è perciò, indiscutibilmente, anche
quella di chiusura del ddl (art. 9), che punisce “con l’ammenda da € 5.000
a € 15.000 ecc…” chiunque “ponga in vendita farmaci diversi da quelli
previsti dall’art. 1, comma 6, al di fuori delle farmacie”; la norma,
quindi, dovrebbe in realtà richiamare il comma 5, e non il comma 6, come
invece correttamente si comporta la disposizione ad essa “speculare” –
l’art. 1 del ddl (molto più del mero incipit del provvedimento) – che
infatti riserva bensì “in esclusiva alle farmacie aperte al pubblico” la
“distribuzione delle specialità medicinali sul territorio”, e però facendo
per l’appunto “salve le specialità medicinali previste dal comma 5” (quindi
tutte quelle soggette a prescrizione medica: OTC, SOP e SOF) e non soltanto
i farmaci (SOF) di cui al comma 6.
Si tratta, insomma, di un semplice refuso e niente altro, che, insieme ad
altre cose da “emendare” (come vedremo nell’analisi generale del testo del
ddl), andrà perciò sistemato – con il fondamentale contributo delle
rappresentanze della categoria – in sede di esame parlamentare del
provvedimento.
(g.bacigalupo)