Sediva News del 3 ottobre 2008
Gli interessi per dilazione di pagamento esplicitati in fattura –
QUESITO
Vorrei sapere qualcosa intorno al costo per la dilazione di pagamento che
qualche fornitore ha annunciato di voler applicare in fattura.
La Finanziaria 2008 (ne abbiamo parlato anche qui varie volte) ha
modificato le regole per la deducibilità degli interessi passivi per le
società di capitali (Srl, SpA., cooperative, ecc.), perché ora:
– gli interessi passivi sono interamente deducibili fino a concorrenza
degli interessi attivi;
– l’eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica (differenza tra i ricavi e
i costi della produzione senza considerare le quote di ammortamento dei
beni materiali ed immateriali ed i canoni di leasing dei beni
strumentali);
– gli interessi passivi che, in seguito al calcolo sopra illustrato, sono
indeducibili possono essere rinviati agli anni successivi.
E’evidente che il sistema sinora attuato dalla maggior parte dei fornitori,
di tramutare il costo della dilazione di pagamento riconosciuta ai
farmacisti in minor sconto praticato sul prezzo al pubblico dei prodotti,
comporta che i bilanci delle loro aziende (che generalmente sono appunto
società di capitali) siano privi, o quasi, di interessi attivi (proprio
perché fino ad oggi “impliciti” nel prezzo della merce) pur abbondando
assai spesso di interessi passivi (come costo, in generale, sostenuto per
l’approvvigionamento del denaro), incorrendo così – per quanto si è appena
detto – nella penalizzante limitazione alla deducibilità di quelli passivi.
Le aziende fornitrici hanno pertanto via via ritenuto conveniente
modificare il loro sistema di fatturazione stabilendo uno sconto-base per
il pagamento immediato ed aggiungendo in fattura il costo relativo alla
dilazione di pagamento.
E’ così cambiata la forma ma la sostanza è rimasta praticamente invariata:
prima, infatti, c’era una “scaletta” di sconti decrescenti all’aumentare
della dilazione ed ora c’è uno sconto fisso corrispondente al pagamento
immediato a cui si aggiungono gli interessi esplicitati in fattura per
l’eventuale dilazione di pagamento richiesta.
Se il fornitore non ha colto l’occasione (come invece talora è accaduto)
per ritoccare il costo della dilazione ed adeguarlo all’andamento attuale
dell’Euribor, al farmacista è cambiato poco o niente: c’è un piccolo
aggravio in termini di maggiore irap per l’indeducibilità dalla base
imponibile di questa imposta degli oneri di natura finanziaria e c’è un
piccolo vantaggio in termini di maggior margine – ai fini degli studi di
settore della farmacia – nella coerenza del ricarico.
D’altro canto, tutto il commercio funziona da sempre con gli interessi per
dilazione espressi nella fatturazione; ne erano rimaste, per così dire,
“fuori” soltanto le farmacie e pochissime altre attività, per le quali gli
interessi erano per l’appunto inglobati nel costo della merce, facendo così
anche perdere un po’ di vista l’effettivo onere sostenuto.
Insomma, la circostanza finisce nel concreto per essere forse utile,
perché ci costringe se non altro a prestare maggiore attenzione agli oneri
finanziari pagati dalla farmacia (tanto più in momenti di tassi crescenti,
anche se forse il trend si sta per invertire…) e a farci magari
rinunciare a dilazioni inutilmente lunghe.
(r.santori)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!