Sediva News del 2 ottobre 2008
Dal Mondo Paghe
Dalla Cassazione
a) Lavoro autonomo e subordinato nelle prestazioni saltuarie
Sembra accentuarsi la diffidenza della Suprema Corte verso le forme
atipiche di lavoro autonomo, che tendono infatti ad essere attratte sempre
più – nei casi controversi – nella sfera del lavoro subordinato.
In una sentenza dell’agosto scorso, ad esempio, la Cassazione ha preso
in esame il lavoro saltuario (ricorrente frequentemente nell’esercizio
della farmacia: sostituzioni, redazione ricorrente di inventari, ecc…)
precisando – ma francamente ci sembrava chiaro anche prima – che lo
svolgimento di una prestazione lavorativa senza il carattere della
continuità, e l’effettuazione della ritenuta d’acconto sui compensi
erogati al lavoratore, non costituiscono elementi di per sé idonei tout
court a qualificare il rapporto come lavoro autonomo.
Secondo la decisione, in particolare, a questo fine bisogna verificare se
nella singola fattispecie non sia ravvisabile l’elemento caratterizzante la
subordinazione, che è rappresentato dalla disponibilità del lavoratore
saltuario nei confronti del datore di lavoro, con l’assoggettamento del
primo alle direttive impartite dal secondo circa la corretta esecuzione del
lavoro.
L’insussistenza del vincolo della subordinazione, e quindi la
configurabilità di un lavoro autonomo anche se saltuario, va dunque
apprezzata in concreto in relazione alla specificità dell’incarico
conferito al lavoratore e, ancor più, alle modalità del suo svolgimento.
Potrebbero sembrare, ci rendiamo ben conto, considerazioni abbastanza
“fumose” e di difficile richiamo applicativo; e però, come sappiamo, ad
essere “fumosa” nell’operatività di tutti i giorni è proprio la linea di
confine tra i due rapporti (subordinato e autonomo), e sta proprio in
questo crinale così incerto – quando naturalmente non si tratti di figure
sufficientemente univoche (impresa familiare , associazione di lavoro,
co.co.co., ecc…) – la fragilità in generale del lavoro autonomo.
b) Infortuni sul lavoro e responsabilità (senza rete…) dell’azienda
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (tese,
in via generale, ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose) sono
dirette – ci chiarisce un’altra recente sentenza della Suprema Corte – a
tutelare il lavoratore non solo in caso di incidente derivante dalla sua
disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a sua imperizia e/o
negligenza e/o imprudenza.
In particolare, il datore di lavoro finisce, secondo la Cassazione, per
essere responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore sia quando – il
che è ovviamente indiscutibile – egli ometta di adottare le idonee misure
protettive, ma anche quando l’azienda non accerti e vigili che di queste
misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo
cioè attribuirsi efficacia esimente, per il datore di lavoro, all’eventuale
concorso di colpa del prestatore di lavoro.
La condotta di quest’ultimo può perciò comportare l’esonero totale dell’
imprenditore da ogni responsabilità soltanto ove essa si presenti in
termini di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza (caratteri tutti
necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle
direttive ricevute), e quindi sia tale da rivelarsi come causa esclusiva
dell’evento infortunistico.
Come si vede, l’area della responsabilità dell’impresa – in caso di
infortuni “aziendali” del lavoratore – è molto ampia.
(gio.bacigalupo)
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