Sediva News dell’8 settembre 2008
L’ampliamento della sede per conservare la farmacia “in zona” –
QUESITO
Da oltre due anni ho chiesto alla Regione di aggiungere alla mia sede
farmaceutica una via adiacente nella quale ho già da tempo affittato dei
locali dove potrei trasferire la farmacia, perché su quelli attuali incombe
uno sfratto ormai da quattro anni; del resto, non vi sono altri locali
disponibili all’interno dell’attuale circoscrizione, che per di più è molto
ridotta essendo in pieno centro storico. Anche il Comune sta perorando la
mia causa, ma sembra che l’unica soluzione sia quella di trasferire la sede
in un quartiere periferico, pur non essendosi formati nuovi insediamenti
dato che l’unico complesso abitativo sorto recentemente è soprattutto un
“dormitorio”.
Specie nei comuni demograficamente importanti queste vicende si rivelano
sempre più frequenti, anche per il progressivo rialzo dei canoni di
locazione che nei centri storici diventano talvolta molto onerosi per le
farmacie, che a loro volta non sempre godono di una particolare robustezza
economica.
Di qui, la cessazione del rapporto locativo, spesso seguita da una
procedura di sfratto e dai conseguenti tentativi del locatore di ottenere
il previsto nulla osta per l’esecuzione, che tuttavia, per quanto La
riguarda, è stato probabilmente sinora negato – se abbiamo capito bene –
proprio per l’indisponibilità di locali all’interno della sede farmaceutica
attualmente di pertinenza della farmacia.
Per risolvere il problema (anche perché i Tar vedono sempre meno di buon
occhio i reiterati dinieghi di questo nulla osta, quando non siano
esaurientemente motivati da ragioni di pubblico interesse strettamente
connesse alla persistenza dell’esercizio in quella zona del comune) la
Regione deve aver quindi pensato di ricorrere appunto al trasferimento
della sede in un quartiere – come Lei sospetta – periferico, avvalendosi
in ogni caso dell’art. 5, primo comma, della L. 362/91.
In realtà, però, questa disposizione – pur testualmente rubricata
“decentramento delle farmacie” – è in grado di fornire soluzioni anche
diverse da quella del mero decentramento, che per di più è un rimedio che
talora può anche alterare equilibri ormai consolidati nell’assistenza sul
territorio, incidendo così negativamente su un assetto del servizio
farmaceutico (inteso come distribuzione degli esercizi) magari bene
aderente alle esigenze dell’utenza e perciò alla distribuzione degli
abitanti (“residenti” e “passanti”) e procurando in definitiva
all’interesse pubblico benefici forse inferiori a quelli derivanti dalla
semplice conservazione “in zona” della farmacia che si vorrebbe
decentrare (ancor più quando in un comune – come sembra essere in questa
vicenda – non si siano formati bacini di utenza nuovi di una qualche
importanza e bisognosi dunque di una “propria” farmacia).
L’art. 5, infatti, attinge sostanzialmente l’intero suo contenuto
dall’art. 1, secondo comma, del DPR 21/8/71 n. 1275 (Regolamento alla L.
475/68), che la giurisprudenza ebbe modo – oltre venti anni fa – di
definire giustamente come “norma a fattispecie non tassativa, in
quanto destinata ad operare in presenza di ogni situazione che appaia
oggettivamente riconducibile al tipo di interesse pubblico sotteso alla
norma attributiva del potere”, definizione che pertanto va sicuramente
estesa anche all’art. 5.
Indipendentemente, pertanto, da quegli “intervenuti mutamenti nella
distribuzione della popolazione del comune” cui la norma espressamente si
riferisce, e senza perciò dover necessariamente trasferire la sede in altra
zona, la Regione può nondimeno far uso dei poteri ex art. 5 semplicemente
modificando i confini di una sede (specie quando si tratti, come nel Suo
caso, soltanto di annetterle una via adiacente, o giù di lì), laddove
un’attenta previa verifica dell’(attuale) assistenza farmaceutica nella
zona abbia rivelato preferibile – pena uno scadimento del livello generale
dell’assistenza sul territorio – mantenervi l’esercizio oggi “sotto
sfratto” e comprovato l’inesistenza di altri locali disponibili all’interno
dell’odierna circoscrizione.
Diverso evidentemente sarebbe, invece, se la modifica della sede mirasse
(soprattutto) a permettere al suo titolare di trasferire l’esercizio in un
locale commercialmente migliore, perché una finalità del genere è certo
estranea all’interesse pubblico, e per ciò stesso anche all’art. 5, e
quindi il provvedimento di revisione rischierebbe in tale evenienza una
censura di eccesso di potere per sviamento (per aver la Regione esercitato
una potestà per finalità appunto diverse da quelle per le quali essa le è
stata attribuita).
In ogni caso, questi interventi sui confini delle sedi farmaceutiche
possono risultare poco graditi al titolare della sede confinante (quella,
cioè, cui viene sottratta la porzione territoriale assegnata all’altra), e
dunque – anche per contrastare possibili iniziative giudiziarie –
l’amministrazione dovrà darsi carico di un’istruttoria esauriente (sotto i
profili che abbiamo evidenziato) e di spiegare adeguatamente nel
provvedimento di revisione le ragioni della modifica.
E’ vero, cioè, che qui la discrezionalità regionale è ampia, ma il suo
esercizio e perciò le scelte nel concreto operate non devono presentare
manifeste carenze logiche e/o motivazionali, ed in tal senso l’attività
preparatoria del Comune potrà essere di grande aiuto, perché in fin dei
conti, come sappiamo, le Regioni si adagiano volentieri alle proposte ben
sorrette delle amministrazioni locali.
(g.bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!