Sediva News del 17 luglio 2008

I controlli da “redditometro”.

Dalla manovra estiva del Governo sono usciti “potenziati” anche i controlli
derivanti dall’applicazione del c.d. redditometro, che – come sappiamo –
consente all’amministrazione finanziaria di operare legittimamente
accertamenti “sintetici” sulla base del mero tenore di vita dei
contribuenti.

In particolare, sono stati approvati – a partire addirittura dal 1992 –
vari decreti ministeriali recanti i coefficienti presuntivi (via via
naturalmente aggiornati) da “applicare” ai costi sostenuti dal contribuente
nella vita di tutti i giorni, a fronte, ad esempio, della contrazione di
mutui ipotecari, dell’assunzione di collaboratori domestici, dell’acquisto
di autovetture e/o imbarcazioni e/o aeromobili, ecc., la cui sommatoria
(perché si tratta di una vera e propria somma aritmetica) costituisce, anzi
costituirebbe, proprio il reddito minimo da dichiarare.

E quindi, nel caso in cui il contribuente abbia invece denunciato un
importo inferiore a quella sommatoria (o non lo abbia denunciato affatto),
il Fisco è legittimato ad emettere direttamente un avviso di accertamento
con la richiesta delle imposte (unitamente a sanzioni ed interessi)
calcolate sulla differenza tra l’imponibile dichiarato e quello ricostruito
in base ai detti coefficienti; e questo senza dover fornire ulteriori prove
di alcun genere.

E’ data tuttavia facoltà al nostro (malcapitato) soggetto accertato di
dimostrare – come fortunatamente confermato anche da una recentissima
pronuncia della Corte di Cassazione – “in modo concreto, che egli possiede
un reddito inferiore, poiché le presunzioni poste dal redditometro sono
soltanto relative e non assolute; per cui, la prova contraria non è
limitata a quella prevista dal Dpr. 600/73, art. 38, comma 5 (e cioè che il
maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi
soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta), ma è consentito
dimostrare che il reddito presunto sulla base del coefficiente non esiste o
esiste in misura inferiore”.

Insomma, tanto per scendere nel concreto, laddove taluno abbia il
“sospetto” di aver dichiarato negli ultimi quattro anni un reddito
imponibile “esiguo” rispetto al proprio tenore di vita, sarà opportuno che
egli lo “ricostruisca” al più presto proprio in base ai coefficienti
previsti ai fini del “redditometro” e, ove del caso, si affretti a
rintracciare eventuali elementi probanti in grado di contrastare con una
qualche efficacia i più che probabili accertamenti dell’amministrazione
finanziaria.

(s.lucidi)

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