Sediva News del 2 luglio 2008
Finalmente deducibili (all’80%) le ricariche dei cellulari della farmacia.
La riforma del regime delle spese relative alla telefonia aziendale (fissa
e mobile) operata dalla Finanziaria 2007, che ha portato, come si
ricorderà, ad uniformare la deducibilità di queste spese nella percentuale
dell’80% (indipendentemente dal “fisso” e dal “mobile”), ha recato in dote,
per così dire, la possibilità di portare in deduzione (sempre per una
percentuale massima dell’80% ) anche le spese relative alle ricariche
telefoniche e alle schede prepagate utilizzate per i cellulari.
E’ noto, infatti, che precedentemente la deducibilità delle spese di
telefonia mobile era condizionata all’assolvimento della famosa tassa di
concessione governativa, nel senso che le disposizioni del T.U.I.R. che
disciplinavano tali deduzioni (sia per il lavoro autonomo che per
l’impresa) erano espressamente riservate alle spese di acquisizione e di
impiego di “apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre soggette alla tassa di cui all’articolo 21 della tariffa allegata
al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641”, con la
conseguenza che – se il rapporto con il gestore non era regolato da un
abbonamento (che scontava, per l’appunto, il pagamento della tassa, che per
le utenze affari è pari a € 12,91 mensili), ma prevedeva l’utilizzo di
ricariche o di schede prepagate – la loro deduzione era contestabilissima,
anche quando, magari, il contribuente si trovasse nelle condizioni di
documentare in modo ineccepibile che l’utilizzo del cellulare avveniva,
tutto o in parte, per l’attività aziendale.
Le nuove disposizioni, invece, riguardano ora – molto più propriamente – le
“apparecchiature terrestri per servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice
delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259”; è dunque sparito, come si vede, qualsiasi riferimento alla
tassa di concessione governativa, e pertanto non c’è più alcun vero
ostacolo, neppure formale, alla deducibilità dei costi di acquisto e di
impiego di tali apparecchiature quale che sia il tipo di rapporto con il
gestore (abbonamento o utilizzo di ricariche o prepagate), sempreché
naturalmente – secondo i principi generali in materia di reddito di impresa
e/o di reddito professionale – esse siano inerenti all’esercizio
dell’attività e/o della professione (e quando tale inerenza sia soltanto
parziale, saranno deducibili le sole spese effettivamente e documentalmente
ad essa riferibili).
E a questa conclusione è giunta ora anche l’Agenzia delle Entrate in una
recentissima circolare “multi risposta”, nella quale viene proprio
precisato che le spese in argomento sono senz’altro deducibili purché
inerenti l’attività e tracciabili, cioè effettivamente sostenute dal
contribuente e ricorrendo a modalità di pagamento appunto tracciabili (come
quelle, in pratica, della carta di credito, del bancomat, dell’home
banking, ecc.).
Almeno qui, insomma, dovrebbe essere stata scritta finalmente la parola
“fine”.
(s.civitareale)
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