Sediva News del I luglio 2008
Recesso da snc – QUESITO
Ho deciso di recedere da una snc titolare di farmacia per dissapori ormai
inconciliabili con l’altro socio, ma non ho provveduto a rivalutare la mia
quota sociale entro il 30 giugno.
La rivalutazione della Sua quota – in caso di vero e proprio recesso – non
avrebbe comportato per Lei alcun risparmio di imposta.
Infatti, la rivalutazione – con il versamento, come è noto, del 4% del
valore indicato in perizia per le partecipazioni qualificate ovvero del 2%
per quelle non qualificate, quando cioè la quota cedenda non superi
(trattandosi di snc) il 25% dell’intero capitale sociale – ha (avrebbe
avuto) efficacia soltanto in caso di cessione a titolo oneroso e non anche
per il recesso dalla società, per il quale, infatti, è stato ormai
definitivamente chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate che l’importo
liquidato dalla società al socio receduto è imponibile per l’intera
differenza tra l’ammontare riscosso ed il capitale a suo tempo apportato,
che – sommato agli altri redditi da lui posseduti – finisce però per
scontare nel concreto l’aliquota c.d. marginale del 40/43% circa (oltre ad
essere, e anche su questo non sussistono più dubbi neppure in sede
ufficiale, integralmente deducibile dalla società che lo versa).
Sarebbe pertanto opportuno (e forse è ancora in tempo…) raggiungere
adeguate intese con l’altro socio dirette proprio alla formalizzazione di
una cessione a suo favore della quota, perchè che in tal modo, pur non
rivalutando quest’ultima (il che, però, renderebbe naturalmente
l’operazione per il cedente ancor più favorevole), l’ammontare per Lei
imponibile sarebbe costituito semplicemente dal 40% di quella differenza,
rendendo così sostanzialmente applicabile la ben minore aliquota del 16-18%
dell’intera differenza (dato che, ad esempio, 40% x 40% = 16% ovvero 40% x
43% = 18%).
Insomma, ricorrendo alla cessione (in luogo del recesso dalla società),
si può, da un lato, ridurre consistentemente l’impatto fiscale per il
cedente, e, dall’altro, consentire magari all’acquirente una riduzione del
prezzo di cessione che tenga appunto conto sia di questo minor onere che
della contemporanea indeducibilità per l’altro socio.
(s.lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!