Sediva News del 26 giugno 2008

Quando l’abbandono del tetto coniugale può costituire motivo di addebito
della separazione – Quesito

Sono sposata da dodici anni con un titolare di farmacia ed anch’io sono
farmacista ma ho un lavoro precario e il mio matrimonio è ormai
definitivamente compromesso, al punto che avrei anche deciso di trasferirmi
e di lasciare la casa coniugale. Mi è stato detto che questa mia iniziativa
potrebbe comportare conseguenze dannose nel giudizio di separazione, e in
particolare sul riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento

Il caso da Lei prospettato è di grande attualità e comunque non certo
infrequente; peraltro, proprio di recente è stato oggetto di trattazione da
parte della Cassazione che, pronunciandosi su una vicenda molto vicina
alla Sua, ha stabilito (sent. n. 2740/08) che in tema di separazione
personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera
violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi stessi
(quali, tra i vari, l’obbligo di fedeltà reciproca, di assistenza morale e
materiale, di collaborazione con l’altro coniuge nell’interesse della
famiglia e, soprattutto, di contribuire al soddisfacimento dei suoi bisogni
in relazione alle rispettive sostanze), essendo invece necessario accertare
se tale violazione abbia assunto, come si suol dire, efficacia causale
nella determinazione della crisi coniugale, ovvero sia intervenuta quando
era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
Quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento
contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da
entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere
pronunciata la separazione senza addebito.
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che l’indagine circa
l’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della
valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di ambedue i
coniugi, non potendo la condotta dell’uno formare oggetto di apprezzamento
senza un raffronto con quella dell’altro, dal momento che solo tale
comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano
avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della
determinazione della crisi matrimoniale.
In definitiva, alla luce della pronuncia in commento, si può affermare che
se pure è vero che l’abbandono della casa familiare, sempreché attuato dal
coniuge senza il consenso dell’altro (e magari “ribadito” dal rifiuto di
tornarvi), costituisca di per sé violazione di un obbligo matrimoniale e,
conseguentemente, causa di addebito della separazione, non altrettanto può
dirsi quando tale condotta si riveli conseguenza della classica
impossibilità di convivenza, e dunque (anche) cagionata dal comportamento
dell’altro coniuge, o laddove l’abbandono del “tetto” sia comunque avvenuto
in una fase di “convivenza impossibile” ormai consolidata, cioè “in piena
crisi coniugale”.
Anche per la seconda parte del quesito (con riguardo, in particolare, alle
possibili conseguenze economiche) è lecito richiamare un’altra pronuncia –
anch’essa recentissima – della Cassazione (sent. n. 3797/08) che ha
ribadito che l’art. 156, primo comma, del cod. civ. condiziona il
riconoscimento dell’assegno di mantenimento al fatto che la separazione non
sia addebitabile al coniuge beneficiario di quest’ultimo.
Pertanto, il Tribunale potrà negarLe il diritto all’ assegno soltanto nel
caso in cui sia provato in giudizio che il Suo allontanamento dalla casa
familiare sia stato esso stesso la causa – unica o determinante – della
frattura del rapporto e non l’esito ineludibile di una convivenza diventata
nel tempo insostenibile.
(s.lucidi)

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