Sediva News del 19 giugno 2008

La Cassazione in materia fiscale

Diamo conto di alcune recenti decisioni della Suprema Corte rilevanti sotto
l’aspetto tributario.
– Accertamento induttivo.
Questa metodologia di accertamento, che permette agli uffici fiscali, come
è noto, di desumere elementi di rettifica del reddito dichiarato in base a
dati e/o notizie raccolti nell’esercizio del potere istruttorio
dell’amministrazione finanziaria e ricorrendo alle famose presunzioni
semplici (purché gravi, precise e concordanti), è consentito, secondo la
Cassazione, anche in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, i cui
risultati, dunque, possono in questi casi essere disattesi mediante,
appunto, la ricostruzione indiretta dei ricavi (ai fini delle imposte
dirette) e/o del volume d’affari (ai fini iva).
– Aree edificabili.
E’ stata confermata la validità della nozione legale di area edificabile
introdotta (per di più con effetto retroattivo) dal decreto c.d. “Visco-
Bersani”, secondo cui “un’area è da considerare edificabile se utilizzabile
a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato
dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e
dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. Conseguentemente, ai
fini dell’ici, dell’imposta di registro (in caso di trasferimento del
terreno edificabile) ed anche della determinazione della plusvalenza
tassabile (ai fini dell’Irpef, sempre in caso di vendita), l’ammontare
imponibile non potrà essere quello desunto dalla capitalizzazione della
rendita dominicale, ma quello in comune commercio.
Vale la pena rammentare a tale riguardo l’opportunità concessa dalla
Finanziaria 2008 di rivalutare i terreni edificabili tramite perizia
giurata, versando entro il 30 giugno 2008 il 4% del valore di perizia, in
modo da “affrancare” il valore della (futura) vendita del terreno
edificabile (come definito dalla legge e appunto confermato oggi dalla
Cassazione) e ridurre quindi il pagamento dell’Irpef in caso di sua
cessione.
– Accertamenti bancari e onere della prova.
Dopo aver ribadito che in caso di accertamento l’onere della prova dei
maggiori componenti positivi di reddito spetta all’Agenzia delle Entrate (
mentre l’esistenza di costi maggiori di quelli considerati e la loro
inerenza spetta al contribuente), la Suprema Corte ha precisato che in
tema di accertamenti bancari sussiste invece l’inversione di tale onere
(che passa quindi sulle spalle del contribuente), perché è la legge a
presumere che i prelevamenti e i versamenti risultanti dagli estratti conto
bancari costituiscono ricavi, salva la facoltà per il contribuente – e
proprio per questo si tratta di una presunzione c.d. relativa – di provare
il contrario (con esclusione tuttavia di presunzioni o affermazioni di
carattere generale), e cioè che i versamenti siano stati regolarmente
registrati in contabilità ed i prelevamenti effettuati per pagare
determinati beneficiari.
(Studio Associato)

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