Sediva News del 30 maggio 2008
E’ legittimo l’avviso di mora notificato al socio e non alla snc
La Corte di Cassazione (V Sez. civ., sent. n. 10267/08) ha stabilito che è
legittimo l’avviso di mora notificato soltanto ad uno (qualsiasi) dei soci
di una società in nome collettivo invece che alla società come tale
(naturalmente, ove si tratti di una società in accomandita semplice,
l’affermazione va estesa all’ipotesi in cui la notifica sia stata
effettuata soltanto all’unico accomandatario, o ad uno dei soci
accomandatari).
Il principio è importante e interessa direttamente, per quanto ci riguarda,
le tante farmacie di cui oggi sono titolari società di persone (snc e sas,
appunto).
In particolare, secondo la Suprema Corte, la notificazione ad un socio
solidalmente ed illimitatamente responsabile (come è il caso di tutti i
soci nelle snc e dei soci accomandatari nelle sas) del maggior debito
d’imposta della società consente all’avviso di mora di svolgere, oltre alla
funzione – primaria e necessaria – di atto equivalente al precetto
nell’esecuzione forzata, anche la funzione secondaria di atto equivalente a
quelli di imposizione tributaria, quando, in difetto di notificazione
dell’accertamento, si tratti del primo atto di esecuzione del potere
impositivo, cosicché – ecco il punto di maggior rilievo della decisione –
gli atti presupposti, ove non gravati di ricorso congiuntamente all’avviso
di mora, diventano inoppugnabili (perché la ricordata responsabilità
solidale ed illimitata del socio per i debiti della società “opera, in
assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari,
con riguardo alle operazioni dai medesimi derivanti”).
Secondo la pronuncia, quindi, il socio, ancorché privo della qualità di
obbligato per l’imposta (che infatti costituisce un debito della società,
qui intesa come autonomo centro d’imputazione di situazioni giuridiche) e
per ciò stesso estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del
titolo, resta sottoposto – dopo l’iscrizione a ruolo a carico della società
– all’esazione del debito stesso, sia pure, beninteso, alla condizione
posta dall’art. 2304 c.c. (che è un principio fondamentale del nostro
ordinamento in tema di società di persone), e cioè che il creditore non
abbia potuto soddisfarsi – dopo averlo escusso – sul patrimonio sociale.
(s.lucidi)