Sediva News del 28 maggio 2008

Sulla deducibilità dei contributi versati al fondo pensionistico – QUESITO

Sono titolare di farmacia e ho aderito dal 2005 ad una forma pensionistica
complementare di una società assicuratrice (p.i.p.); vorrei sapere, in
vista della prossima dichiarazione dei redditi, se sono stati modificati i
criteri di deducibilità dei contributi versati.

Per tutti gli iscritti alle forme pensionistiche complementari, sia
collettive che individuali, e indipendentemente dalla natura del reddito
prodotto (e, quindi, non solo per i lavoratori dipendenti ma anche per i
liberi professionisti e per titolari di reddito d’impresa quali le
farmacie), i contributi versati sono tuttora deducibili dal reddito
complessivo nella misura massima di € 5.146,57 (tranne alcune particolari
eccezioni che riguardano in ogni caso categorie di lavoratori dipendenti e
determinate tipologie di fondi).

Tuttavia, a partire dal 2007 e dunque a valere già per la prossima
dichiarazione dei redditi, quel “tetto” costituisce – dopo la riforma della
disciplina della previdenza complementare operata con il D.Lgs. 252/2005 –
l’unico limite ora previsto, essendo stato eliminato quello percentuale del
12% (del reddito complessivo) che concorreva anch’esso – fino al 2006 –
nella determinazione dell’importo massimo deducibile dei contributi versati
a fondi pensionistici.

Pertanto, oggi questi ultimi possono essere dedotti comunque nell’ammontare-
limite di € 5.164,57, anche ove tale importo si riveli superiore al 12%
del reddito.

( f.lucidi)

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