Sediva News del 12 maggio 2008

Agevolazioni per il risparmio energetico: le ulteriori novità

Infatti, due decreti ministeriali hanno ora dettato le necessarie norme di
attuazione che completano gran parte (ma non tutto, perché fatalmente
seguiranno altri chiarimenti) il quadro della (in parte rinnovata)
disciplina del bonus fiscale derivante dalla realizzazione di opere e/o
dall’acquisizione di beni finalizzate al conseguimento di risparmio
energetico.
Vediamone dunque i punti salienti, tenendo in ogni caso ben presente che si
tratta di un bonus di enorme importanza sia per i “privati” (che recuperano
comunque il 55% di quanto spendono per lavori e/o apparecchiature e/o
impianti spesso, magari, fondamentali in un’abitazione) e sia, ancor più,
per le aziende che, infatti, oltre a quel 55% di sconto fiscale, possono
anche ammortizzare il 100% del costo delle opere e/o dei beni e quindi, in
definitiva, recuperare pressoché l’intero ammontare delle spese sostenute
(i quesiti sull’argomento, del resto, sono numerosissimi e provano il
grande interesse dei titolari di farmacia per questo specifico settore
d’investimento), e senza contare i vantaggi – diversi ma talora maggiori
(come, ad esempio, in Calabria) – derivanti per le imprese ubicate nelle
zone svantaggiate.
Ampliamento degli interventi agevolabili. A partire dal 2008 (in generale
questi benefici, come si sa, sono stati estesi a quest’anno e anche al 2009
e al 2010) sono agevolabili le spese per la sostituzione – intera o
parziale – di apparecchiature di climatizzazione invernale non più soltanto
con impianti dotati di caldaie a condensazione, come disponeva la normativa
originaria, ma anche con pompe di calore alta efficienza, oppure con
impianti geotermici a bassa entalpia.
Ambedue tali sistemi sono evidentemente a “basso impatto ambientale” e
notevolmente energy saving, dato che – è utile ricordarlo ai più curiosi –
il primo sfrutta la differenza di temperatura esistente tra una “sorgente
fredda” (il mezzo esterno da cui si estrae il calore, costituito da aria o
da acqua) e un “pozzo caldo” (l’aria o l’acqua da riscaldare nella nostra
casa o nella nostra farmacia), mentre il secondo utilizza una tecnologia
(per l’appunto, a bassa entalpia) che si avvale del calore dello stato più
esterno della crosta terrestre, che ha la proprietà di restare costante nel
corso dell’anno, e anche con questo sistema lo scambio termico si realizza,
poi, con una pompa di calore.
Rivisti i parametri di risparmio energetico. Sempre da quest’anno, tanto i
valori-limite di fabbisogno di energia primaria annua per la
climatizzazione invernale (negli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici), quanto i valori di trasmittanza termica (per la
realizzazione di interventi di copertura, come le strutture opache
verticali e orizzontali, le finestre comprensive di infissi, ecc.) sono
stati rivisti “verso il basso”, richiedendo quindi in pratica, ai fini del
conseguimento delle agevolazioni, che dall’intervento derivi un risparmio
energetico ancora più alto.
Per fare un esempio, il coefficiente di trasmittanza termica connesso alla
sostituzione di finestre comprensive di infissi effettuata nella zona
climatica “E” è sceso da 2,5 per il 2007, a 2,2 per il biennio 2008 -2009
e scenderà a 1,6 per il 2010, cosicché gli interventi di sostituzione
realizzati nel 2008 dovranno assicurare una riduzione del coefficiente
ancor più consistente di quella che si sarebbe dovuta ottenere se lo stesso
intervento fosse stato effettuato nel 2007.
Semplificati alcuni adempimenti. E’ stata confermata anche dalle norme
ministeriali di attuazione l’esclusione dell’obbligo di acquisire
l’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione
energetica, nel caso di interventi di sostituzione di finestre comprensive
di infissi e di installazione di pannelli solari; in ambedue tali casi
resta pertanto obbligatoria la sola asseverazione della rispondenza
dell’intervento ai requisiti richiesti, ferma però, naturalmente, anche la
solita comunicazione all’ENEA.
Inoltre, quest’ultima incombenza – sempre per le spese sostenute a
decorrere dall’1/1/2008 – dovrà ora essere adempiuta entro novanta (e non
più, dunque, sessanta) giorni dal termine dei lavori e soltanto via
internet (sul sito, ricordiamo, www.acs.enea.it) acquisendone ricevuta
telematica.
In sostanza, perciò, non è più ammessa – in principio – la comunicazione
cartacea mediante raccomandata, se non, attenzione, laddove il termine di
trasmissione della comunicazione all’ENEA scadesse alla data dello scorso
30 aprile 2008 (e anche nell’ipotesi-limite in cui i lavori siano così
complessi da non poter essere adeguatamente descritti negli schemi resi
disponibili dall’ENEA sul sito): in tali evenienze, quindi, la
documentazione può essere tuttora inviata – sempre entro novanta giorni
dalla fine dei lavori – mediante raccomandata semplice, cioè in modalità
cartacea e dunque in copia.
Altre novità. Va segnalato da ultimo, ancora a decorrere dalle spese
sostenute dall’1/1/2008, che il recupero del bonus spettante si può
effettuare in un numero di rate annuali che va da un minimo di tre a un
massimo di dieci, ma, si badi bene, la scelta deve essere fatta
irrevocabilmente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui la spesa è sostenuta.
E’ stato anche chiarito che l’agevolazione – al pari delle detrazioni irpef
del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia – è trasferibile
all’acquirente in caso di cessione dell’immobile inter vivos e anche,
nell’ipotesi di successione a causa di morte, all’erede che conservi il
possesso del bene.
Queste, insomma, le ultime novità in ordine a questo bonus, sul quale in
ogni caso – data la ricordata sua importanza – torneremo in prosieguo più
volte, approfondendone ulteriormente certi aspetti, e, soprattutto,
risolvendo anche nella Rubrica alcuni dei tanti casi concreti che ci
vengono proposti.
(Studio Associato)

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