Sediva News del 22 aprile 2008

Gli sconti fiscali per la badante – QUESITO

Dall’’anno scorso sono costretto a ricorrere ad una badante per assistere
mia madre pensionata, non più autosufficiente. Di quali sconti fiscali
posso beneficiare?

Le spese sostenute per le cd “badanti” (senza però considerare – come
diremo tra poco – gli eventuali contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori) danno diritto ad una detrazione del 19% del loro ammontare,
fino ad un importo non superiore a € 2.100 e quindi, in pratica, si può
usufruire di una detrazione massima di € 399,00.

L’imprescindibile stato di non autosufficienza della persona “da badare”(e
che deve comunque risultare da una certificazione medica) non è dato
soltanto dall’impossibilità di provvedere autonomamente al compimento
degli atti della vita quotidiana (alimentarsi, curare l’igiene personale,
vestirsi, etc.etc.), ma anche dalla necessità di sorveglianza continuativa
da parte di un terzo.

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute non nel proprio
interesse, ma in quello di un familiare (ed esattamente: coniuge, figlio,
genitore, genero, nuora, suocero, fratello), pur se non fiscalmente a
carico; quindi, non è necessario che per quel familiare si abbia diritto ad
usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia.

Le spese devono risultare – come al solito – da idonea documentazione, e a
questi fini rileva anche una ricevuta firmata dalla badante stessa,
contenente – oltre, naturalmente, ai dati di quest’ultima – il nome,
cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del soggetto
che effettua il pagamento e – se la spesa è sostenuta nell’interesse di un
familiare – anche il nome, cognome, luogo e data di nascita di
quest’ultimo.

Infine, come riconosce anche l’Agenzia delle Entrate, la detrazione in
argomento non pregiudica il diritto di portare in deduzione – per la parte
a carico del datore di lavoro – i contributi previdenziali ed assistenziali
obbligatori versati per la “badante” per un importo massimo di € 1.549,37.
Questa deduzione (dall’imponibile), quindi, si somma alla precedente
detrazione (dal reddito) relativa alle altre spese sostenute per
l’assistenza personale.

( v.pulieri)

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