Sediva News del 18 aprile 2008
Dal 30 aprile vietati i pagamenti in contanti per oltre € 5.000 – QUESITO
E vero che non posso più pagare in contanti fatture di fornitura merce per
importo superiore ai 5000 euro?
Come già anticipato a suo tempo, a decorrere dal prossimo 30 aprile, per
effetto delle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio (art. 49,
comma 1, D.Lgs. 231/2007) l’attuale limite dei 12.500 euro, oltre il quale
è vietato l’utilizzo del denaro contante a qualsiasi titolo nei rapporti
(commerciali e non), viene ridotto a 5.000 euro.
Quindi, per quel che particolarmente riguarda le farmacie, da quella data
anche le fatture di importo pari o superiori a tale limite dovranno essere
regolate mediante i normali canali bancari (rimessa diretta, Ri.Ba, Rid o
altro mezzo equivalente) o con assegno evidentemente “non trasferibile”
intestato al fornitore, ed è dunque fondamentale prestare grande attenzione
alle operazioni di tutti i giorni.
Naturalmente, anche la contabilità della farmacia dovrà accuratamente
evitare che vi figurino pagamenti cash di importo superiore, perché in tal
caso potrebbero insorgere – a carico del soggetto tenutario delle
scritture contabili – l’obbligo di segnalazione all’ufficio competente (che
fino a ieri era l’UIC).
Anche la gestione del “cassetto” diventa perciò delicata, nel senso che ora
il denaro contante andrà – di regola – versato nel c/c bancario, anche se
non necessariamente giorno per giorno, e quindi, ad esempio, il titolare
della farmacia potrà anche depositare l’incasso settimanalmente
(prescindendo, cioè, dal suo ammontare), ma non potrà nel frattempo
utilizzarlo per pagamenti per contanti se non per importi inferiori ad €
5.000,00.
Rammentiamo, inoltre, che tale limite non può essere superato neppure con
frazionamenti inferiori all’importo, ed infatti il provvedimento ha fissato
in un periodo di tempo di sette giorni l’arco temporale entro il quale
l’operazione deve ritenersi unitaria sotto il profilo economico.
Del resto, gli assegni circolari, anche se di ammontare non superiore ad €
5.000,00, verranno tutti emessi dai vari istituti con la clausola di non
trasferibilità; nel caso in cui, invece, il cliente richieda – sempre per
importi inferiori al limite – assegni circolari trasferibili, egli dovrà
versare un’imposta di bollo di € 1,50 per assegno.
Anche gli assegni di c/c bancario saranno consegnati al cliente con quella
clausola, salva anche qui una richiesta diversa del titolare del conto che
si dovrà quindi accollare in tal caso la detta imposta per ogni assegno del
carnet.
Perdipiù, eventuali girate degli assegni – bancari o circolari –
trasferibili (ovviamente sempre inferiori ad € 5.000,00) dovranno riportare
l’indicazione del codice fiscale del girante.
Gli assegni intestati “a me medesimo”, invece, non potranno essere girati
ad alcun terzo (neppure con girata piena) e pertanto non potranno circolare
come fossero “al portatore” (come è sempre avvenuto…) e dovranno essere
presentati all’incasso direttamente alla banca o alla Posta.
Infine, i libretti di deposito al portatore non potranno avere un saldo
pari o superiore ad € 5.000,00 e quelli esistenti dovranno essere estinti,
salvo che il saldo non sia ridotto al limite dei detti € 5.000,00: qui,
però, il provvedimento concede il termine più ampio del 30 giugno 2009.
(s.civitareale)
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