Sediva News del 17 aprile 2008
L’Agenzia delle Entrate sul bonus sicurezza.
Ricordando ancora una volta, in primo luogo, che il modello per il
riconoscimento del bonus è disponibile gratuitamente sul sito
www.agenziaentrate.gov.it dal 15 aprile 2008, precisiamo che per la
presentazione delle istanze relative agli impianti realizzati nell’anno
2008 esso va utilizzato a decorrere dalle ore 10,00 del 28 aprile 2008, e
quindi, presumendo che il bonus verrà ben presto esaurito (perché gli
interessati si affretteranno a presentare le domande sin dal primo
minuto…), in pratica queste prime istanze riguarderanno gli impianti
realizzati nel periodo I gennaio – 27 aprile 2008.
Quanto alle domande per gli anni 2009 e 2010, la loro presentazione è
consentita dalle ore 10,00 del 2 febbraio di ciascun anno, e perciò,
considerato quanto appena detto, esse riguarderanno in sostanza – per il
2009 – gli impianti realizzati dopo il 27 aprile 2008, e – per il 2010 –
quelli realizzati dopo il 2 febbraio 2009.
Sull’argomento, però, registriamo ora con soddisfazione che una circolare
dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver incluso espressamente le farmacie tra
i soggetti beneficiari del credito d’imposta di € 3.000,00 concesso dalla
Finanziaria 2008 per le spese effettuate per la prima installazione di
impianti e attrezzature di sicurezza, compreso il POS (v. Sediva news del
14/03/2008 e del 3/4/2008), ha ora anche precisato che la locuzione “prima
installazione” sta a significare che le spese per impianti e le
attrezzature di sicurezza sono agevolabili, in quanto si tratti di beni
nuovi, e quindi installati per la prima volta dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2010. Non rileva la circostanza che l’installazione avvenga, nel
luogo di esercizio dell’attività, in sostituzione di impianti e
attrezzature di sicurezza obsoleti.
Dopo aver ribadito che stiamo parlando di impianti ed attrezzature di
sicurezza per la prevenzione di furti, rapine ed altri atti illeciti,
ovvero di sistemi di pagamento con moneta elettronica, e che perciò non è
qui in ballo la sicurezza per la prevenzione, poniamo, di infortuni sul
lavoro nel luogo di esercizio dell’impresa, questa circolare è importante
perché chiarisce che un sistema, ad esempio, d’allarme rientra nel
beneficio anche se installato in sostituzione di un precedente impianto
antifurto, perché quel che conta è che esso sia nuovo, e dunque installato
per la prima volta dal I gennaio 2008 in poi.
Insomma, una volta tanto, come si vede, una norma fiscale viene letta
dall’Amministrazione in termini non restrittivi per il contribuente.
(s.lucidi)