Sediva News del 15 aprile 2008

La documentazione ai fini fiscali della spesa per farmaci (continua)

Intanto, a noi pare che, perlomeno in materia di deduzioni/detrazioni
Irpef di spese sanitarie, valga il principio secondo il quale esse sono
riconosciute se il contribuente dimostri non soltanto che ha sostenuto la
spesa, ma che l’ha sostenuta nell’interesse proprio e/o dei propri
familiari a carico, talchè, ad esempio, qui la deduzione/detrazione non
spetterebbe al soggetto che si limiti ad acquistare i farmaci ove questi
fossero poi utilizzati da persone diverse dall’acquirente e/o dai suoi
familiari a carico.
L’approccio, del resto, sembra in linea con la disposizione di cui all’art.
15, comma 2, T.U.I.R., quando afferma che queste deduzioni/detrazioni
competono anche se le spese sono state sostenute nell’interesse dei
familiari a carico, così riconoscendo che il diritto al beneficio è fondato
non soltanto sul sostenimento della spesa, ma anche, appunto,
sull’interesse della stessa per il soggetto che l’ha sostenuta e/o per i
suoi familiari a carico e quindi sulla circostanza che i farmaci siano
effettivamente destinati al consumo da parte loro.
Uno spunto ulteriore a favore di questa interpretazione può trarsi anche,
a ben guardare, dalle stesse disposizioni introduttive dello scontrino
parlante, laddove (art. 1 comma 29 legge 296/2006) viene disposto – per il
periodo transitorio 1 luglio 2007- 31 dicembre 2007 – che “nel caso in cui
l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice
fiscale o non abbia con se la tessera sanitaria, l’indicazione del codice
fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente
dal destinatario”, implicitamente in tal modo riconoscendo che l’avente
diritto alla detrazione della spesa è, in ultima analisi, il suo
destinatario.
Se allora la premessa è corretta, lo scontrino fiscale parlante (e/o, nel
periodo transitorio, la documentazione sostitutiva di cui si è detto) può
attestare soltanto che la tale spesa per farmaci é riferibile al tale
soggetto e che i prodotti acquistati sono effettivamente farmaci, ma non
potrebbe documentare che il loro destinatario sia nel concreto
l’acquirente, quel che, invece, può derivare soltanto dall’intestazione
delle prescrizioni mediche, oppure dalla rituale autocertificazione
dell’interessato.
Non sembrerebbe dunque peregrina la pretesa dell’Amministrazione che il
contribuente, indipendentemente dallo scontrino parlante, documenti
tuttora la spesa, oltre che con la prova del suo sostenimento e di tutti i
suoi “contenuti”, anche con quella della vera destinazione dei prodotti
acquistati.
D’altra parte, la relazione governativa al disegno di legge della
Finanziaria 2007 motiva l’introduzione dello scontrino parlante con
l’esigenza “di evitare abusi in materia di detrazione d’imposta e di
deduzione dal reddito” e subordinando il beneficio “al possesso della
fattura o dello scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualità e quantità del bene oltre alle indicazioni del codice
fiscale del destinatario del medicinale”, così proseguendo: “Detta
condizione attesterebbe che il prodotto acquistato presso la farmacia (…) e
per il quale si usufruisce dell’agevolazione fiscale è un farmaco”, mentre
“attualmente, i benefici fiscali sono fruibili anche in base al possesso di
un semplice scontrino fiscale e anche in assenza di prescrizione medica”.
Perdipiù, le finalità antielusive dello scontrino parlante operano
soltanto con riguardo al soggetto che sostiene la spesa e alla tipologia
dell’acquisto, e non certo alla sua effettiva riferibilità, che può invece
avere il suo adeguato “supporto” soltanto da prescrizioni mediche, o, se
non previste, da autocertificazioni dell’interessato.
Anche sotto questo profilo, perciò, sembra fondata, ad esempio,
l’impostazione dell’Assiprofar di Roma (nella sua nota del 31/1/08, da noi
già commentata in Sediva news del 14/2/2008), con cui dunque
concordiamo, e secondo la quale al farmacista non spetta sindacare
sul diritto alla
detrazione da parte dell’acquirente del farmaco e/o di colui il cui cod.
fisc. figuri sullo scontrino parlante (e peraltro egli non potrebbe
rifiutarsi di emettere lo scontrino parlante neppure per l’acquisto di un
non farmaco), dato che può essergli riferita soltanto la responsabilità di
una corretta certificazione dei prodotti ceduti (nel senso che, poniamo,
non potrebbe certificare di aver ceduto un farmaco se si è trattato invece
di un profumo o di un cosmetico).
Ed infatti il farmacista (come esattamente ricorda il “Punto” di Farmasette
n. 13/2008, in un intervento di fermo sostegno della categoria ma con
passaggi di vera censura verso certi comportamenti di titolari di
farmacia) non ha sicuramente il compito – al di là dell’obbligo di
“informativa” (il famoso cartello imposto dal collegato alla Finanziaria
2007 a decorrere, lo ricordiamo, dal 1° dicembre 2007, con cui si deve
rendere noto all’utenza che per la detrazione fiscale è, appunto,
necessario fornire il codice fiscale) – di aiutare il cliente nel compilare
la dichiarazione dei redditi, ma neppure quello di essere lui a risolvere i
seri dubbi che, come appena illustrato, ancora gravano sull’argomento del
titolo.
Quindi, pur nell’imminenza delle dichiarazioni che evidentemente riguardano
soltanto il contribuente come tale (che sia avvocato, farmacista,
impiegato, ecc…, non importa), quest’ultimo, pur alle prese con la nuova
disciplina, dal “suo farmacista” non può che pretendere uno scontrino
parlante corretto (e/o suoi “succedanei”), ma, quanto al resto, deve fare
da solo.
E però, per tornare al quesito, se lo scontrino fiscale parlante viene
indubbiamente emesso – appunto dal farmacista – senza alcun controllo
“alla fonte” circa la spettanza della detrazione della spesa effettuata
(proprio perché nessun controllo può e deve a lui competere sulla
circostanza che l’onere sia sostenuto dalla stessa persona – e/o suoi
familiari a carico – cui i farmaci sono nel concreto destinati), sembra
plausibile che lo scontrino parlante non sia ritenuto idoneo – di per sé –
a legittimare la detrazione della spesa, e che dunque il Fisco possa
pretendere ancor oggi qualche cosa di più.
Concludendo, la documentazione fiscalmente necessaria potrebbe
ragionevolmente essere tuttora la seguente:
– per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2007:
scontrino fiscale più fotocopia ricetta ovvero, secondo quanto chiarito
ieri nel dettaglio,
originale ricetta o autocertificazione;
– per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2007:
scontrino parlante (oppure scontrino fiscale e scontrino di cortesia o
autodichiarazione)
più fotocopia ricetta ovvero originale ricetta o autocertificazione;
– dal 1° gennaio 2008:
scontrino parlante più fotocopia ricetta ovvero originale ricetta o
autocertificazione.
Ci rendiamo certo conto che questa interpretazione finisce per appesantire
i già onerosi adempimenti formali che ruotano intorno alle
detrazioni/deduzioni in generale (a fronte, per giunta, di ben modesti
risultati in termini di lotta all’evasione); e però, se non altro per la
sua prudenzialità, riteniamo di doverla al momento condividere e quindi
consigliare, perlomeno nell’attesa di tempi ufficiali migliori.
Non possiamo in ogni caso non augurarci anche noi che l’Amministrazione
finanziaria, se non proprio una norma di legge, possa ben presto risolvere
diversamente questo problema.

(Studio Associato)

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