Sediva News del 9 aprile 2008
Determinati i “massimali” del bonus investimenti per le zone svantaggiate
L’Unione Europea, come abbiamo più volte ricordato, ha riconosciuto alle
piccole e medie imprese un credito d’imposta per i beni strumentali nuovi
acquistati a far data, attenzione, dal 1 gennaio 2007 (e fino al 31
dicembre 2013).
L’Amministrazione finanziaria ha puntualizzato a suo tempo che questi beni
sono individuati dalla normativa civilistica e sono quelli dettagliatamente
indicati – peraltro, con alcune nostre riserve – nella Sediva news del
28/01/2008, cui pertanto rinviamo per la migliore disamina.
Il bonus è pari alla differenza tra l’ammontare dell’investimento
effettuato (naturalmente al netto dell’iva) e quello delle quote di
ammortamento – inerenti all’esercizio in cui l’investimento è stato operato
– relative ai “vecchi” beni appartenenti alla stessa categoria.
Anche nel caso di leasing entra in gioco l’intero importo della spesa,
sostenuta in tal caso – evidentemente – dalla società finanziaria, da
considerare pertanto al netto degli oneri finanziari posti a carico
dell’impresa utilizzatrice e anche dell’eventuale quota di canone per
manutenzione inclusa nelle rate mensili.
Ad esempio, se l’importo della spesa sostenuta (dall’imprenditore o
dall’istituto di leasing) nel 2007 per nuovi beni strumentali è stato pari
ad € 10.000,00 nella categoria delle attrezzature, e quello delle quote
2007 di ammortamento dei beni – della stessa categoria – acquistati in
precedenza (escluse, quindi, quelle relative ai nuovi) è stato pari a €
3.000,00, il credito d’imposta ammonterà alla differenza, e perciò ad €
7.000,00.
Senonché, ed è questa la novità sull’argomento, la Commissione Europea –
d’intesa con il nostro Governo – ha ora stabilito i massimali di aiuto per
le diverse zone svantaggiate, e più precisamente:
– Calabria: il 60% (50% dal 2011) di quella differenza;
– Campania, Puglia, Sicilia: 50% della differenza;
– Basilicata: 50% (40% dal 2011) della differenza;
– Sardegna: 45% (35% dal 2011) della differenza;
– Abruzzo e Molise (esclusi alcuni comuni): 35% della differenza.
Il credito d’imposta, come al solito, può essere utilizzato ai fini dei
versamenti delle imposte sin dalla prossima dichiarazione, mentre
l’eventuale residuo non speso è godibile a decorrere dal sesto mese
successivo alla scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi e cioè, per i redditi 2007, dal I febbraio
2009, per redditi 2008 dal I febbraio 2010, e così via.
Rinnoviamo in ogni caso l’invito ad un’attenta rilettura della citata
Sediva news del 28/01/2008.
(f.lucidi)
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