Sediva News del 27 marzo 2008

Un’importante circolare sui contratti a progetto

Con la circolare n. 4/2008 il Ministero del Lavoro ha indicato le linee-
guida di questa tipologia lavorativa tanto contestata, intendendo
dichiaratamente ricondurne l’area di applicazione nell’ambito delle
finalità (in realtà per buona parte disattese) perseguite dalla Riforma
Biagi che la volle istituire.
Viene intanto ricordato che la collaborazione a progetto postula uno o più
specifici programmi di lavoro determinati dal committente ed è
configurabile soltanto con riguardo a prestazioni genuinamente autonome e
definite dal raggiungimento di un risultato predeterminato nel tempo che
la giustifica e ne delimita lo svolgimento, e che non può quindi variare
unilateralmente (non va dimenticato, del resto, che siamo nell’ambito del
lavoro c.d. parasubordinato, tant’è che, ad esempio, se svolto da
farmacisti in una farmacia o in una parafarmacia, l’Enpaf pretende il
pagamento del contributo in misura piena : v. Sediva news del
18/03/2008).
Questo vuol dire anche , però, che il contratto di lavoro a progetto –
pena la riconducibilità delle prestazioni alla tipicità del lavoro
subordinato – non può prescindere fin dall’inizio della collaborazione
dalla forma scritta (e da una sua dettagliata formulazione), che assume
quindi un valore decisivo per l’individuazione sia del progetto vero e
proprio, che delle sue fasi di esecuzione e/o svolgimento; e, proprio per
il suo intimo collegamento con un progetto, il rapporto non tollera
l’adozione di un “formulario” predisposto in via generale ed astratta e
dunque su moduli standardizzati.
L’azione ispettiva – conclude sul punto la circolare – dovrà perciò
verificare anche l’assoluta specificità del progetto, che non potrà quindi
coincidere totalmente con l’attività tipica dell’impresa, ma soltanto
essere funzionalmente ad essa correlato (e così, ad esempio, la farmacia
non potrà utilizzare contratti a progetto per lo svolgimento di
prestazioni perfettamente riconducibili alla sua attività di vendita al
dettaglio di farmaci e parafarmaci).
Né il progetto può ridursi a prestazioni lavorative del tutto elementari
e/o ripetitive e/o predeterminate, e neppure assoggettabili, direttamente
o indirettamente, ad un continuo controllo ed a forme di potere
disciplinare da parte del committente, perché una certa “autonomia” del
collaboratore a progetto il contratto e/o il suo svolgimento deve
necessariamente contemplarla.
Anche eventuali proroghe del contratto a progetto vengono viste dal
Dicastero con sospetto, dato che un rinnovo del rapporto è ritenuto
concepibile soltanto quando le finalità del progetto non siano state
effettivamente raggiunte.
E, riguardo al compenso, la circolare ribadisce che esso deve essere
riferito non soltanto al tempo e alla durata della prestazione, ma anche
al risultato enucleato nel progetto; e perciò dovranno essere attentamente
esaminati – anche in sede ispettiva – i criteri per la determinazione del
corrispettivo, con riguardo sia alle evidenze contrattuali e sia alle
circostanze dell’attività lavorativa svolta nel concreto dal
collaboratore.
Infine, la nota indica alcuni lavoratori che, per le prestazioni loro
riferibili e/o per le modalità di svolgimento, sembrano difficilmente
inquadrabili in un contratto a progetto; si tratta di: addetti alle
pulizie, autisti ed autotrasportatori, commessi ed addetti alle vendite,
custodi, addetti alle attività di segreteria e terminalisti, baby sitter e
badanti.
Più d’una di queste figure, e soprattutto le prime, possono riguardare
naturalmente anche le farmacie, che è bene pertanto tengano adeguato
conto, prima di ricorrere con eccessiva disinvoltura al lavoro a progetto,
ai contorni ed ai contenuti sempre più delicati che questa tipologia va
assumendo (al punto che non ci sorprenderemmo affatto – visto anche il
disfavore con cui essa è guardata dai sindacati – di una sua soppressione
da parte del legislatore in tempi più o meno ravvicinati…).
(gio.bacigalupo)

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