Sediva News del I febbraio 2008
sulla scheda carburante e’ obbligatoria anche la firma del gestore
dell’impianto?
A seguito dell’ormai arcinota sentenza comunitaria, a partire dal 27 giugno
2007 è tornata detraibile (sia pure soltanto per il 40% del suo ammontare)
l’iva sui rifornimenti di carburante delle vetture aziendali, che – lo
ricordiamo – sono quelle inserite tra i beni strumentali delle imprese
(farmacie comprese, naturalmente).
Sappiamo anche che il documento da compilare obbligatoriamente per i
rifornimenti è la c.d. “scheda carburante”, la cui redazione richiede –
oltre alla data, all’ammontare del corrispettivo lordo, etc. – anche la
firma “di convalida”, da apporre nell’apposito spazio della “scheda” a
cura dell’esercente l’impianto di distribuzione.
Ebbene, una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che questa
firma, lungi dall’essere un dettaglio puramente formale (come, per la
verità, è facile pensare), costituirebbe invece un elemento essenziale, in
mancanza del quale – attenzione – sarebbe preclusa altresì la detrazione
dell’iva.
La posizione della Suprema Corte non appare tuttavia pienamente
condivisibile, se non altro perché, secondo la normativa comunitaria, gli
Stati membri non possono introdurre l’obbligo dell’apposizione di firme
sulle fatture o simili, e la “scheda carburante” costituisce ad ogni
effetto un documento sostitutivo della fattura, come chiaramente stabilito
nell’art. 1, commi 2 e 3, del D.P.R. 444/1997.
La decisione dei giudici di legittimità, quindi, rischia di rivelarsi
confliggente perlomeno con la norme europee, soprattutto, come è intuitivo,
quando gli uffici finanziari fossero tentati – avvalendosi di questa
decisione – di contestare ai contribuenti la detraibilità dell’iva sugli
acquisti di benzina o gasolio non documentati con “schede carburanti” che
rechino appunto – per ogni fornitura di carburante, beninteso – anche la
sottoscrizione autografa del responsabile dell’impianto che ha effettuato
la singola erogazione.
In ogni caso, non ci pare valga la pena esporsi a contestazioni del genere
e dunque, ove possibile, sarà bene acquisire anche il dato della firma
autografa sulla “scheda” per ciascuna fornitura di carburante.
(s.civitareale)
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