Sediva News del 28 gennaio 2008

Il “via libera” della UE al bonus investimenti nelle aree svantaggiate.

La Commissione Europea ha annunciato la prossima emanazione
dell’attesissimo suo atto di autorizzazione (allo Stato italiano) alla
concessione del credito d’imposta – previsto dalla Finanziaria 2007 –
derivante dall’acquisto di beni strumentali nuovi effettuato da imprese
ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise (esclusi tuttavia, per Abruzzo e Molise, alcuni
comuni non rientranti nelle zone svantaggiate).
La novità più importante, però, è che tale agevolazione dovrebbe applicarsi
praticamente in modo “retroattivo”, perché riguarderebbe gli acquisti
operati sin dal 1° gennaio 2007.
E’ opportuno rammentare che i beni strumentali interessati dal bonus sono
i software e quelli espressamente indicati sub B.II.2 e B.II.3 dell’art.
2424 del cod. civ., e perciò gli impianti e macchinari (B.II.2) e le
attrezzature industriali e commerciali (B.II.3).
E, stando ai “principi contabili nazionali approvati dai dottori e
ragionieri commercialisti”, si tratterebbe nel concreto – quanto alla voce
“impianti e macchinari” – degli impianti di allarme, di riscaldamento e
condizionamento, e di trasporto interno (ad es.: montacarichi), nonché
dei macchinari automatici (ad es.: robot) e non automatici, mentre –
quanto alla voce “attrezzature industriali e commerciali” – di banconi (
soprattutto se “specifici” per la farmacia), cassettiere e scaffalature
(idem), attrezzature e mobili di laboratorio, frigoriferi, insegne,
lettori ottici, display scorrevoli per la visualizzazione dei prezzi
praticati (oggi sostanzialmente obbligatori per i farmaci da banco) e/o di
messaggi commerciali, ecc.., e dell’altra diversa attrezzatura (compresi
gli utensili) connessa a processi produttivi e commerciali.
Come si vede, almeno per alcuni dei beni sopraindicati, l’inquadramento o
il non inquadramento in una o l’altra delle due categorie può rivelarsi
un’operazione incerta, con il rischio, pertanto, di vedersi domani negare
dal Fisco il credito d’imposta (che – non va dimenticato – l’imprenditore
“autodetermina” e “spende” immediatamente), e dunque bisogna procedere
senza eccessiva disinvoltura.
Quel che però ci pare di poter dire senza tema di errori, è che certi beni
sono invece sicuramente esclusi dal bonus e si tratta, per quel che può
interessare le farmacie, di: arredi e dotazioni di ufficio (ad es.:
scrivania dell’eventuale “studiolo”); computers, stampanti, scanners, ecc…;
apparecchi telefonici, fax e fotocopiatrici; autoveicoli e motoveicoli;
locali, compresi magazzini, ove l’attività viene esercitata; stigliature e
impianti infissi al suolo (e perciò non asportabili); opere di
ristrutturazione immobiliare.
Ora, su questa agevolazione in generale ci siamo intrattenuti ampiamente
nella Sediva news del 23/02/2007 (e poi, qua e là, in numerose altre news)
alla quale pertanto rimandiamo, ricordando però qui ancora una volta che
il bonus ammonta ad una percentuale “secca” del costo complessivo sostenuto
dall’impresa per l’acquisto dei nuovi beni di investimento (quelli
“agevolabili”, come è ovvio) in un intero anno solare, ma assunto al netto
degli ammortamenti relativi ai “vecchi” beni delle medesime categorie già
posseduti dall’impresa. E, attenzione, quella percentuale “secca” non è
ancora nota, perchè sarà determinata in prosieguo dall’Amministrazione
finanziaria.
Naturalmente, a questa news ne seguiranno altre, quando cioè conosceremo
il testo dell’ autorizzazione europea e, soprattutto, le norme di dettaglio
che fatalmente l’Amministrazione dovrà emanare.

(Studio Associato)

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