Sediva News del 24 gennaio 2008
La confisca per equivalente.
L’art. 322 ter del codice penale dispone che nel caso di condanna in via
definitiva e/o di applicazione di pena su richiesta dell’interessato (il
c.d. “patteggiamento”) “è sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei
beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a
tale prezzo”.
Con la Finanziaria 2008, questa disposizione è stata estesa anche ai reati
tributari, così da rendere sempre più concreta ed efficace la lotta
all’evasione.
E’ opportuno anche ricordare che in campo fiscale costituiscono reato: le
dichiarazioni fraudolente redatte mediante l’uso di fatture o documenti
per operazioni inesistenti; le dichiarazioni redatte avvalendosi di mezzi
fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento quando ciascuna imposta
evasa è superiore ad € 77.468,53; le dichiarazioni infedeli quando ciascuna
imposta evasa è superiore, in ogni caso, ad € 103.291,38; le omesse
dichiarazioni annuali che abbiano comportato un’evasione di ciascuna
imposta almeno pari ad € 77.468,53; l’omesso versamento di ritenute
d’acconto e di iva per importi superiori ad € 50.000,00; le indebite
compensazioni tra debiti e crediti d’imposta per un ammontare superiore ad
€ 50.000,00; l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti; la sottrazione fraudolenta di beni allo scopo di eludere il
pagamento di imposte o sanzioni quando le prime siano superiori ad €
51.645,69.
Come si vede, anche sotto l’aspetto penale la vita per gli “evasori”
diventa sempre più difficile.
(s.lucidi)