Sediva News del 5 dicembre 2007

la vendita via internet di farmaci e parafarmaci – QUESITO

Come deve essere gestita dal punto di vista fiscale la vendita on-line di
strumenti diagnostici o di parafarmaci? E come devono essere trattati
eventuali resi di merce in applicazione della clausola “soddisfatti o
rimborsati”?

Il commercio elettronico c.d. “indiretto” (cioè, le cessioni tramite
Internet di beni materiali, con o senza pagamento on-line, consegnati o
spediti con mezzi tradizionali) non presenta, a differenza del commercio
elettronico c.d. “diretto” (nel quale il bene “virtuale”, quale un
software, viene non soltanto promosso e venduto, ma anche “consegnato”
tramite il web), particolari problematiche sotto il profilo fiscale,
dovendo essere assimilato alle vendite a distanza operate, ad esempio,
attraverso cataloghi.
Queste cessioni – se effettuate da esercenti attività di commercio al
dettaglio (quali le farmacie) – sono escluse dall’obbligo di
certificazione dei corrispettivi, e quindi anche da quello di emissione
dello scontrino o della ricevuta fiscale (cfr. art. 2, lett. oo), del
D.P.R. 696/1996); naturalmente, secondo le disposizioni comuni, deve essere
emessa fattura laddove – non oltre il momento di effettuazione
dell’operazione – lo richieda il cliente che utilizza il bene
nell’esercizio di imprese, ovvero di arti e professioni.
Tutto questo vale però quando l’acquirente sia un soggetto residente in
Italia.
Ma, come sappiamo, la promozione e la vendita dei propri prodotti sul web
consente potenzialmente di acquisire clientela in tutto il mondo.
Ora, limitandoci all’ambito comunitario, va ricordato che le vendite a
distanza di beni a consumatori privati residenti in altro Stato membro
scontano l’iva “italiana” soltanto se l’ammontare delle cessioni in
quest’ultimo non ha superato nell’anno solare precedente, e non supera in
quello in corso, la somma di € 79.534,36, ovvero il minor importo
eventualmente previsto dalla legislazione di quel Paese.
Queste vendite a distanza non sono invece imponibili in Italia – e
scontano perciò l’imposta nello Stato di destinazione secondo le regole e
le aliquote proprie dello Stato stesso – se il detto ammontare-limite è
stato superato o se, in ogni caso, il cedente abbia optato per la
tassazione nel Paese di destinazione (anche se in queste due ipotesi il
cedente dovrà evidentemente incaricare un professionista in loco che
adempia agli obblighi ivi previsti). Per l’acquirente, infine, operazioni
di questo genere diventano in sostanza veri e propri acquisti “interni”.
Quanto al problema dei resi, e segnatamente a quello del recupero dell’iva
ad essi inerente (questione di non poco conto per le vendite a distanza!),
l’assenza di qualsiasi obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante scontrino fiscale per le cessioni via internet (assimilati a
questi fini, come si è visto, alle vendite per corrispondenza) non esime la
farmacia, evidentemente, da quello della loro contabilizzazione
nell’apposito registro, la cui utilizzazione però, come precisato
dall’Amministrazione finanziaria in una risoluzione del ’94, precluderebbe
la possibilità di avvalersi delle note di variazione (ex art. 26 DPR
633/72) con la conseguenza che nel caso in cui – successivamente
all’annotazione del corrispettivo – la merce fosse resa, verrebbe
irrimediabilmente meno la possibilità di recupero dell’imposta
“restituita”.
Senonchè, va anche osservato – come rileva la stessa nota ministeriale –
che la farmacia può ben emettere fattura di sua iniziativa per tutte le
vendite on line (istituendo l’apposito registro se già non lo ha fatto) e
quindi indipendentemente che il cliente la richieda o meno, e questo,
proprio per poter ricorrere al sistema delle note di variazione ex art. 26
e recuperare così l’imposta rimborsata per effetto del reso; non è del
resto rinvenibile alcun divieto in tal senso nella normativa vigente ma
soltanto l’obbligo, per l’appunto, di emissione della fattura a richiesta
del cliente.
Prima di chiudere, qualche cenno agli aspetti amministrativi e deontologici
dell’intera vicenda.
Sotto il primo profilo, le cessioni su internet richiedono una mera
comunicazione preventiva al Comune nel quale si svolge l’attività (art. 18
D.Lgs. n. 114/1998), la quale a sua volta può essere iniziata soltanto dopo
il decorso di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (c.d.
silenzio-assenso); inoltre, anche tali vendite sono assoggettate alle
norme comunitarie sulla tutela del consumatore (ivi compresi i termini e le
condizioni di esercizio del diritto di recesso) contenute in alcuni
provvedimenti di attuazione di direttive europee (d.lgs. n. 50/92 e n.
185/99).
Sul versante deontologico bisogna invece distinguere – nelle cessioni
effettuate via internet dalla farmacia – quelle relative ai medicinali da
quelle aventi ad oggetto gli altri prodotti.
Queste ultime sono sicuramente lecite, ma l’art. 20 del Codice deontologico
(che si occupa sul piano generale della “pubblicità della professione di
farmacista”, e, si badi bene, l’utilizzo di internet è di per sé
pubblicità) impone il rispetto, da parte del farmacista, dei “principi di
correttezza, veridicità e non ingannevolezza”, e dunque anche le cessioni
online della farmacia – qualunque prodotto, farmaci o non farmaci, abbiano
ad oggetto – devono tenerne adeguato conto.
Invece, quanto ai medicinali da banco (perché solo di questi può
evidentemente discutersi, e non certo degli etici o dei galenici
officinali), si tratta notoriamente di un’autentica “vexata quaestio” per
i titolari di farmacia, perché è ben vero che il divieto (relativo anche
agli omeopatici) della loro vendita via internet è sancito espressamente
dall’art. 35 del Codice, ma è anche necessario tener conto della
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (in particolare, v.
sentenza DocMorris del 2003), che invece consente alla farmacia di vendere
online anche i farmaci, sia pure soltanto quelli da banco.
Quindi, in ultima analisi, un raccordo plausibile tra il sistema
deontologico interno e quello comunitario bisognerà prima o poi
individuarlo, come pure sarebbe importante capire se e come ammettere la
cessione via internet di SOP e OTC da parte delle parafarmacie (“dentro” o
“fuori” i supermercati…) visto il rigore (“… alla presenza e con
l’assistenza personale diretta al cliente di uno o più farmacisti…”) con
cui l’art. 5 del primo Bersani disciplina la loro vendita al pubblico,
anche se appare francamente difficile configurare nel nostro attuale
ordinamento due regimi di dispensazione dei farmaci da banco diversi tra
loro, l’uno proprio delle farmacie e l’altro delle parafarmacie.

(g.bacigalupo-s.lucidi)

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