Sediva News del 13 novembre 2007
la tassazione opzionale per le imprese dal ddl finanziaria 2008.
Come si è già anticipato qualche giorno fa, il disegno di legge finanziaria
per il 2008 contempla un importante intervento in tema di tassazione delle
imprese (in forma individuale o societaria, e comprese quindi le farmacie),
premiando soprattutto quelle che investono nell’attività esercitata gli
utili prodotti.
In particolare, si potrà optare per una forma di tassazione (diciamo,
“separata”) dell’utile d’esercizio del tutto nuova, che prevede cioè
l’applicazione di un’aliquota fissa d’imposta del 27,50% del reddito
prodotto e perciò, com’è intuitivo, non più diversificata in funzione dei
vari scaglioni di imponibile, anche se – come vedremo subito – gli utili
successivamente prelevati diventano anch’essi soggetti ai tributi.
Un esempio spiegherà forse meglio di che cosa si tratta.
Poniamo che il reddito di una farmacia condotta individualmente ammonti per
il 2008 a 300.000, con conseguente tassazione IRE (già Irpef) – secondo il
sistema attuale – pari a 122.170.
Con questa opzione offertagli dalla Finanziaria 2008, invece, il titolare
può scegliere la tassazione fissa del 27,50% (di 300.000), pari a 82.500,
ma, come accennato, dovrà assoggettare a tassazione anche gli utili che
egli eventualmente preleverà in tempi successivi.
Cosicchè, se egli prelevasse – dal 1 gennaio 2009 in poi (ed anche in più
fasi) – tutta la residua somma di 217.500 (300.000 di reddito 2008 meno i
tributi pagati per 82.500), dovrebbe calcolare e pagare le imposte (secondo
il consueto criterio della progressività) sull’intero utile 2008 di
300.000, ammontanti, come detto, ad 122.170, deducendo tuttavia quanto
già versato (82.500), e liquidando dunque la differenza pari ad 39.670
(tale importo andrebbe evidentemente ridotto proporzionalmente nel caso
in cui la residua somma di 217.500 fosse prelevata negli anni successivi
soltanto in parte).
Se però, al contrario, nell’anno 2009 (e/o anche negli anni successivi)
quell’imprenditore non prelevasse per sé neppure un euro dei residui utili
del 2008 (come si vede, stiamo ipotizzando l’evenienza esattamente opposta
all’altra), la tassazione resterebbe definitivamente circoscritta a quegli
82.500.
E così dicasi, come è ovvio, per i redditi prodotti negli anni
successivi.
In pratica, come si sarà forse compreso, questo nuovo criterio impositivo –
assolutamente opzionale, lo ribadiamo – dovrebbe convenire generalmente a
coloro che: a) hanno redditi elevati; b) non prelevano disponibilità
finanziarie nei c/c della farmacia entro il 31 dicembre 2008; c) hanno
deciso di investire l’utile (residuo) del 2008 nella gestione
dell’esercizio, provvedendo, poniamo, ad un nuovo arredamento, all’acquisto
del locale, ecc., oppure, più semplicemente, riducendo i tempi di pagamento
ai fornitori.
Tuttavia, indipendentemente dalla scelta che si intenda adottare per il
2008 in ordine a tale opzione, sembrerebbe in ogni caso opportuno che, da
un lato, le disponibilità finanziarie 2007 della farmacia fossero comunque
trasferite nei conti personali entro il prossimo dicembre e che,
dall’altro, si programmassero per il 2008 – nei limiti, evidentemente,
delle effettive esigenze dell’esercizio – nuovi investimenti aziendali.
(f.lucidi)