Sediva News del 31 luglio 2007
la revisione dell’assegno dopo il divorzio.
La querelle sulla quale si è pronunciato recentemente il Supremo Collegio
è quella di due ex coniugi che, promuovendo due ricorsi autonomi (riuniti
poi dal tribunale), chiedevano – il coniuge onerato – la soppressione
dell’ipoteca posta a garanzia del pagamento dell’assegno divorzile a suo
carico, e invece – quello beneficiario della prestazione – l’aumento
dell’importo precedentemente stabilito a suo favore.
Quest’ultimo (nel caso specifico si trattava della moglie) poneva a
presupposto della propria domanda giudiziale l’incremento della capacità
reddituale del marito che aveva infatti visto il suo patrimonio arricchito
dei beni nel frattempo ricevuti in eredità dalla defunta madre.
Dopo alterne pronunce dei giudici di merito, la vicenda (su impulso del
marito risultato parzialmente soccombente) passava al vaglio definitivo
della Cassazione, che, dopo aver ricordato che l’assegno divorzile ha
natura assistenziale (perché teso alla tutela del coniuge più debole) e va
determinato con riguardo al precedente tenore di vita, ha confermato una
volta di più che l’obbligazione – purché in dipendenza di fatti
sopravvenuti – può essere sempre oggetto di revisione.
Senonchè, proprio con riguardo a tali fatti sopravvenuti, la Suprema
Corte ha cassato la sentenza d’appello esattamente sul punto in cui la
decisione – assumendo la sufficienza, ai fini della revisione dell’assegno
divorzile, dei lasciti ereditari ricevuti dal marito successivamente al
divorzio – aveva riconosciuto alla moglie l’ aumento dell’importo,
affermando invece il principio secondo cui una circostanza del genere non
giustifica da sola e di per sé – quando cioè non sia provato anche il
peggioramento della situazione del coniuge beneficiario – la revisione
dell’assegno.
La Cassazione, cioè, respinge qualunque automatismo tra la revisione
dell’assegno e il sopraggiungere di incrementi patrimoniali del coniuge
onerato successivi al divorzio, nel senso che essi – fermo in ogni caso il
loro rilievo ai fini della valutazione della capacità economica di
quest’ultimo a far fronte correntemente all’obbligazione – potranno avere
un peso sull’ammontare dell’assegno soltanto ove l’altro coniuge – nello
stesso periodo di tempo – abbia visto contrarsi la consistenza economica
della sua posizione.
Quando invece il miglioramento di quella del coniuge onerato si verifichi
in costanza del matrimonio, la sua influenza potrà rivelarsi
evidentemente decisiva, perché soltanto in tale evenienza il lascito
ereditario (per restare al caso deciso dalla Corte) concorrerà (anch’esso)
alla determinazione dell’assegno, incidendo (anch’esso) direttamente sul
tenore di vita coniugale, che – come accennato – resta il parametro
essenziale di riferimento.
(s.lucidi)
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