Sediva News del 27 luglio 2007

Compete al Comune il rimborso dell’ici versata in più con il mod. F24.

L’utilizzo del mod. F24 per il pagamento dell’ici – anche con eventuale
spendita di crediti d’imposta in compensazione – non comporta alcun
“coinvolgimento” da parte dell’Agenzia delle entrate nel controllo sulla
correttezza dei versamenti, cosicchè se, ad esempio, un contribuente,
debitore per ici di 100 e creditore per irpef di 120, indica nel mod. F24 –
per errore – un debito per ici pari all’intero suo credito (e dunque pari a
120), la somma di 20 dovutagli in rimborso per il versamento in eccesso
dovrà essere da lui richiesta non all’Agenzia delle entrate, ma
direttamente e soltanto al Comune che ha ricevuto l’importo.

Infatti, precisa correttamente una recentissima risoluzione dell’Agenzia (
la n. 159/E del 9 luglio u.s.) in risposta all’istanza di interpello
avanzata da un Comune, il Fisco “è chiamato ad operare la compensazione,
così come indicato dal contribuente nel modello F24”, senza alcun potere di
verifica e controllo in ordine alle effettive posizioni creditorie e
debitorie relative all’ici, perché questo è un compito esclusivo dell’Ente
comunale, al quale pertanto deve far carico anche il rimborso di eventuali
eccedenze di versamento.

Insomma, chiarisce ulteriormente la risoluzione, in caso di utilizzo del
mod. F24 per il pagamento dell’ici l’Agenzia si limita a mettere a
disposizione lo strumento di pagamento delegato – l’F24 per l’appunto – e a
riversare al Comune destinatario le somme riscosse; ogni altra attività è
di competenza dell’ente beneficiario del versamento.

Del resto, a ben guardare, l’utilizzo in compensazione con l’ici del
credito per un tributo (irpef, iva, irap) postula l’applicazione dello
schema della delegazione di pagamento di cui all’art.1269 c.c., per il
quale il delegante (contribuente), creditore nei confronti del delegato
(Agenzia delle entrate), ordina a quest’ultimo di pagare direttamente ad un
terzo, cioè al delegatario (Comune), il debito che ha nei suoi confronti:
in questo modo viene estinto sia il debito del delegante/contribuente nei
confronti del delegatario/Comune per l’ici e sia il credito d’imposta del
delegante/contribuente verso il delegato/Agenzia delle entrate .

Quindi, tornando al punto, se il contribuente/delegante ha per errore
indicato nell’F24 un debito ici in eccesso (spendendo così “male” il
credito tributario in compensazione) il rimborso dell’importo versato in
eccedenza, e perciò non dovuto, può essere richiesto soltanto al Comune,
perché – ci pare di poter concludere – la partita con l’Erario si è
definitivamente chiusa così, anche se la compensazione era sbagliata e se
per il recupero di quanto erroneamente pagato in più si può ormai sperare
soltanto nelle casse comunali.

(s.civitareale)

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